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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33247/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna per furto (art. 624 c.p.) escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. I ricorrenti deducevano, in particolare (con un primo motivo di Comisso ritenuto decisivo), che la Corte d'appello, dopo aver escluso l'unica aggravante contestata, avrebbe dovuto altresì dichiarare il proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità del reato di furto (mancanza di querela), essendo la denuncia denunciativa priva di manifestazione di volontà di perseguire l'autore del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela rispetto al reato di furto di cui all'art. 624 c.p. Il mancato intento di perseguire, come emerso dalla denuncia della parte offesa, comporta l'assenza della condizione di procedibilità; tale mancanza opera a favore di entrambi gli imputati (il furto era stato commesso in concorso), anche se solo uno aveva articolato il motivo in ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul reato di furto, la cui procedibilità in questo caso richiede la querela della persona offesa: la sentenza evidenzia che, in assenza di querela espressa, manca la condizione di procedibilità e l'azione penale non poteva essere iniziata.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado e poi esclusa dalla Corte d'appello; l'esclusione dell'aggravante ha reso necessario riesaminare la procedibilità del reato di furto e ha comportato l'annullamento quando è emersa l'assenza di querela.

Massime di principio

  • Quando un reato è procedibile a querela di parte, la mera denuncia non sostituisce la querela salvo che essa contenga una chiara manifestazione di volontà di perseguire penalmente l'autore: in mancanza, manca la condizione di procedibilità e l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.
  • Se la Corte esclude una circostanza aggravante che era stata ritenuta rilevante, il giudice deve verificare le conseguenze sulla procedibilità dell'azione: l'assenza della condizione di procedibilità può comportare il proscioglimento anche se la questione era stata sollevata solo da uno degli imputati.
  • La mancanza della condizione di procedibilità per un reato commesso in concorso produce effetti favorevoli per tutti i concorrenti, indipendentemente dal fatto che tutti abbiano impugnato la sentenza sul punto.
  • L'annullamento senza rinvio è dovuto quando il vizio riguarda una illegittimità insanabile che impediva l'instaurazione stessa dell'azione penale (es. mancanza di querela), rendendo inutile un nuovo esame di merito da parte della corte di appello.
  • In fase di redazione della querela/denuncia, è importante che la persona offesa esprima chiaramente la volontà di perseguire l'autore del reato quando la legge richiede la querela come condizione di procedibilità; altrimenti si rischia che il procedimento sia dichiarato inammissibile.

Testo integrale

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