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Sentenza

Sentenza n. 4681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso contro la sostituzione del componente della commissione straordinaria di liquidazione e respinto le ulteriori censure

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (commissario OSL)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio e dell’art. 73 c.p.a. per avere il primo giudice rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva del Comune e la sopravvenuta carenza di interesse senza darne adeguato avviso né assegnare un termine per memorie. Contestava inoltre la declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso introduttivo, sostenendo che il successivo provvedimento di conferma della sostituzione non avesse fatto venir meno l’interesse all’esame del primo atto, anche in funzione risarcitoria. Deduceva poi omessa pronuncia su un motivo aggiunto, ultrapetizione, violazione dell’art. 252 d.lgs. 267/2000, difetto assoluto o insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento, nonché erroneità della decisione sul mancato pagamento del compenso per l’attività svolta prima della sostituzione. Il TAR aveva ritenuto che il provvedimento successivo di conferma avesse sostituito il precedente, determinando l’improcedibilità parziale del ricorso principale, e aveva respinto le restanti domande.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato in via preliminare e assorbente la censura relativa all’erronea declaratoria di improcedibilità. L’appello è stato ritenuto fondato perché il secondo provvedimento, adottato il 9 aprile 2021, non costituiva una nuova e autonoma determinazione sostitutiva, ma rinviava integralmente alla motivazione del primo provvedimento di sostituzione. Non si era quindi verificato un nuovo assetto di interessi incompatibile con la persistenza dell’interesse al ricorso originario: l’interesse dell’appellante permaneva sia per gli effetti prodotti dal primo atto sia per la stretta connessione motivazionale tra i due provvedimenti. Il TAR avrebbe dovuto considerare che, dopo l’ordinanza cautelare che aveva rilevato il difetto di motivazione, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una completa riedizione del potere, anziché limitarsi a confermare il primo atto mediante rinvio alla relativa motivazione. Il giudice di primo grado, inoltre, non aveva dato avviso della possibile improcedibilità né instaurato sul punto un effettivo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’eccezione della controinteressata era generica e riferita indistintamente al ricorso principale e ai motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rinviato la causa al TAR Campania ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., lasciando impregiudicata ogni questione di merito. Ha precisato che la rimessione è applicabile anche all’erronea declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e opera anche se non espressamente richiesta dall’appellante. Le parti dovranno riassumere il processo entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che intende porre a fondamento della decisione, mediante avviso e assegnazione di un termine per memorie; la mancata instaurazione del contraddittorio rileva quando la questione incide sull’esito del giudizio.

  • art. 105, commi 1 e 3, c.p.a.

    La nullità della sentenza di primo grado derivante dall’erronea definizione del giudizio per improcedibilità e dalla mancata garanzia del contraddittorio comporta la rimessione della causa al TAR; il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore.

  • art. 252 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La disposizione è richiamata tra le norme sostanziali controverse in relazione alla sostituzione dei componenti dell’organismo straordinario di liquidazione, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, avendo definito l’appello con rinvio.

  • art. 34 c.p.a.

    È richiamato dall’appellante in relazione alla possibilità di ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’atto ai fini risarcitori, ma la questione è rimasta impregiudicata per effetto del rinvio.

  • artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    Le particolari questioni interpretative hanno integrato eccezionali ragioni giustificative della compensazione integrale delle spese del grado.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un secondo provvedimento non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso contro il primo atto quando il secondo si limita a confermarlo mediante integrale rinvio alla sua motivazione: in tal caso permane l’interesse all’esame del primo provvedimento, anche in ragione degli effetti medio tempore prodotti e della connessione motivazionale tra gli atti.
  • Quando un provvedimento sia stato annullato o sospeso per difetto di motivazione, la riedizione del potere deve consistere in una nuova e completa valutazione amministrativa; la mera conferma del precedente atto mediante rinvio alla motivazione originaria non realizza, di per sé, una compiuta riedizione del procedimento.
  • L’erronea declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può integrare una nullità della sentenza di primo grado idonea a giustificare la rimessione della causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., secondo una ratio analoga a quella delle altre ipotesi di definizione patologica del giudizio.
  • Il giudice amministrativo che intenda fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio deve previamente assicurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; un’eccezione di parte generica e indistinta non esonera il giudice dall’obbligo di dare specifico avviso quando la decisione si fondi su una diversa o più precisa qualificazione della questione.
  • La rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. può essere disposta anche d’ufficio dal giudice d’appello quando ricorra una causa di nullità della sentenza, indipendentemente dal fatto che l’appellante abbia formulato una specifica richiesta di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti specialiOrgani degli enti localiInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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