Ordinanza n. 2567/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. del voto negativo di valutazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente il 23 febbraio 2026 e conosciuto in pari data, mediante attribuzione di voto numerico 16 quale voto insufficiente all’esito della prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 2. del verbale della Commissione esaminatrice del concorso n. 54 del 23 febbraio 2026 e relativi allegati, conosciuto in data 10 marzo 2026 a seguito di accesso agli atti nella parte in cui immotivatamente ha attribuito la votazione di 16/30 alla prova orale della ricorrente, il quale, per l’effetto, è stata esclusa dal concorso; 3. della esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, derivante dal mancato superamento della prova orale per aver conseguito un voto inferiore alla soglia di idoneità di diciotto trentesimi, in collegamento con l’art. 7, comma 3 del Bando, a mente del quale il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti “comporta l’esclusione dal concorso”; 4. del verbale n. 1 del 27 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte del deliberato, a pag. 2 del verbale, afferente alle modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove orali, manchevole della indicazione delle modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove; nonché dei verbali successivi del pari manchevoli di modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi attribuiti alle prove orali; 5. del bando di concorso nella parte in cui non ha previsto un’adeguata griglia di valutazione per la prova orale, parametrata alla specificità del concorso anche al fine di motivare i punteggi attribuiti; 6. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione della ricorrente, anche di estremo ignoto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque ostativo all’accoglimento del ricorso e per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere rivalutata alle prove orali, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione e previa la determinazione delle adeguate modalità di valutazione della prova orale al fine di motivarne il punteggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di 16/30 alla prova orale e conseguente esclusione dal concorso per commissari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il voto negativo conseguito nella prova orale del concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il verbale della Commissione esaminatrice e la conseguente esclusione, deducendo l'illegittimità dei criteri e delle modalità di valutazione. In particolare, ha contestato l'insufficiente motivazione del voto numerico, la mancata previsione nel bando di un'adeguata griglia di valutazione della prova orale e l'omessa specificazione, nei verbali della Commissione, delle modalità valutative idonee a motivare i punteggi attribuiti. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e la rinnovazione della prova orale davanti a una Commissione in diversa composizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato, del fumus boni iuris. Ha ritenuto congrui e sufficienti i criteri stabiliti nel verbale n. 1 del 27 maggio 2025, riferiti agli aspetti sostanziali delle risposte — padronanza dell'argomento, esaustività e capacità di sintesi — e agli aspetti formali — chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia ed eventuali riferimenti. Tali criteri sono stati giudicati idonei a sostenere una motivazione sintetica mediante voto numerico, anche alla luce della soglia di 18/30 prevista dal bando per il superamento della prova orale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando siano previamente fissati criteri valutativi congrui, il voto numerico può esprimere adeguatamente il giudizio concorsuale, soprattutto per una prova orale. Ha inoltre escluso che l'amministrazione si fosse vincolata a una successiva e ulteriore specificazione dei criteri, interpretando il documento del 9 giugno 2025 come riferito ad adempimenti pratici e organizzativi relativi alle prove, già assolti con il verbale del 27 maggio 2025. Ha infine valorizzato il carattere collegiale e unanime della valutazione espressa nei confronti della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la richiesta di sospensione.
art. 19, comma 2, del bando di concorso
la prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30)
Fissa la soglia minima di idoneità della prova orale e consente di collocare il voto numerico nella scala parametrale prevista dal concorso.
Massime di principio
- Quando la commissione di un concorso abbia previamente stabilito criteri valutativi congrui e riferiti agli aspetti sostanziali e formali della prova orale, tali criteri possono essere sufficienti a fondare una motivazione sintetica mediante voto numerico, senza necessità di un'ulteriore griglia analitica, salvo specifici vincoli assunti dall'amministrazione.
- Il voto numerico è, in linea generale, idoneo a motivare la valutazione di una prova concorsuale se espresso all'interno di una scala parametrale previamente definita e accompagnato da criteri valutativi adeguati; tale idoneità è particolarmente rilevante per le prove orali.
- Una previsione che imponga alla commissione di stabilire criteri e modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi non implica necessariamente l'obbligo di una successiva specificazione analitica dei criteri già fissati, qualora la previsione sia riferibile agli adempimenti pratici e organizzativi delle prove e questi risultino già assolti.
- La valutazione collegiale e unanime della commissione costituisce un elemento rilevante nella verifica cautelare della plausibile legittimità del giudizio concorsuale, pur non sostituendo la necessità di criteri valutativi previamente determinati.
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