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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30532/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Tre investitori hanno agito contro la banca deducendo che l'acquisto di obbligazioni argentine era avvenuto senza rispetto dei vincoli formali del contratto quadro e senza adeguata informazione sul rischio dell'operazione e sulla sua inadeguatezza rispetto al profilo dell'investitore. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale della banca, ma negato il risarcimento perché la Corte territoriale ha ritenuto che le somme percepite dai clienti tramite cedole e rivendita dei titoli avessero compensato la perdita. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato violazione delle norme sul risarcimento del danno e omessa pronuncia sulla rivalutazione monetaria, sostenendo che il giudice d'appello avesse confrontato grandezze monetarie disomogenee e trascurato la svalutazione e il danno medio tempore. La banca, con ricorso incidentale, ha contestato sia l'accertamento della propria responsabilità sia il nesso causale tra inadempimento informativo e danno, sostenendo inoltre la sopravvenuta mancanza di interesse ad agire per l'asserito utile conseguito dagli investitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, nella liquidazione del danno da inadempimento dell'intermediario, i valori economici da porre a confronto devono essere omogeneizzati tenendo conto della rivalutazione monetaria, poiché il risarcimento ha natura di debito di valore. Ha invece escluso la fondatezza delle censure della banca, confermando che l'intermediario aveva violato gli obblighi informativi e che, in materia di servizi di investimento, il nesso causale tra omissione informativa e danno può essere presunto, salvo prova contraria dell'intermediario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 820 c.c.

    è richiamato nel primo motivo del ricorso principale, ma la Corte decide la questione principalmente alla luce dei criteri di liquidazione del danno e della rivalutazione monetaria

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per censurare la liquidazione del danno e il confronto tra perdita e utilità conseguite

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel motivo principale in tema di liquidazione del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel motivo principale per la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione monetaria

  • artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamati nel ricorso incidentale come norme sugli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento

  • artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamati nel ricorso incidentale come disciplina degli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quando il pregiudizio abbia natura di debito di valore, il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla liquidazione, anche d'ufficio.
  • Quando si confrontano perdita patrimoniale e utilità sopravvenute ai fini della quantificazione del danno, i valori monetari devono essere resi omogenei secondo un medesimo criterio temporale; non è corretto raffrontare importi espressi in date diverse senza rivalutazione.
  • Nella responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, l'informazione deve essere concreta, specifica e adeguata al profilo del cliente; non basta un generico richiamo alla rischiosità dell'investimento.
  • La propensione al rischio dell'investitore non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario, ma incide solo sulla selezione e sul contenuto delle informazioni da fornire.
  • In caso di omissione informativa nei servizi di investimento, il nesso causale tra inadempimento e danno può essere presunto; spetta all'intermediario provare che l'investitore avrebbe comunque effettuato l'operazione anche se adeguatamente informato.
  • Ai fini del risarcimento del danno da ritardo, gli interessi compensativi non operano automaticamente: il creditore deve allegare e provare che la sola rivalutazione monetaria non reintegra integralmente il pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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