Cassazione Penale, Sentenza n. 39576/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre censure: (1) violazione delle norme procedurali e vizio di motivazione per il tardivo inserimento nel fascicolo della consulenza tecnica (analisi tossicologica) effettuata dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, con presunta lesione del diritto di difesa e impedimento alla valutazione di riti alternativi; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione della condotta come coltivazione di stupefacenti, per avere operato i giudici di merito una valutazione non adeguata della natura 'domestica' e rudimentale della coltivazione, del numero limitato di piante e del modesto quantitativo di prodotto; (3) mancato riconoscimento della continuazione con fatti risalenti al 2014, poiché i precedenti sarebbero indicativi di una continuità del disegno criminoso e di abitualità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l'accertamento tecnico era stato compiuto prima della conclusione delle indagini e la tardiva redazione/deposizione non ha reso inutilizzabili gli atti, atteso che la consulenza è stata acquisita nel dibattimento e il consulente è stato escusso in contraddittorio; inoltre l'integrazione delle indagini in fase dibattimentale è ammissibile purché la difesa possa confrontarsi. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: i giudici di merito hanno correttamente valutato elementi oggettivi (13 piante, avanzato stato vegetativo, fertilizzanti, 230,10 g di sostanza estraibile e potenziale numero di dosi) idonei a configurare la coltivazione punibile, anche alla luce dei principi delle Sezioni Unite (n. 12348/2020). Il terzo motivo è infondato: è stata esclusa la continuazione per la distanza temporale e per l'assenza di una deliberazione unitaria ai sensi dell'art. 81 c.p. Esito concreto: confermata la condanna impugnata (pena di 3 anni di reclusione e 9.000 euro di multa) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non rende automaticamente inutilizzabili atti tecnici compiuti prima della sua emissione ma depositati dopo; rileva che la difesa abbia possibilità di confrontarsi con gli atti nel dibattimento
art. 405 cod. proc. pen.
Il termine per le indagini preliminari stabilito da questo articolo non rende inutilizzabili gli atti compiuti prima della scadenza anche se depositati dopo
art. 430 cod. proc. pen.
Regole sul deposito e utilizzo degli atti d'indagine; il deposito in dibattimento è valido se la difesa può esercitare il contraddittorio
art. 507 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'escussione del tecnico che redige la consulenza in dibattimento
art. 111 Cost.
Principio della parità delle parti nel processo richiede che la difesa sia messa in condizione di confrontarsi con le acquisizioni probatorie
art. 327-bis cod. proc. pen.
Il difensore è legittimato a svolgere attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento
art. 73 d.P.R. 309/1990
La produzione e coltivazione di piante della specie vietata integra il reato, valutandosi la pericolosità in relazione allo stato vegetativo, alla potenzialità produttiva e alla quantità ricavabile
art. 81 cod. pen.
Per il riconoscimento della continuazione è necessaria la deliberazione unitaria; nel caso concreto non sussistono i presupposti a causa della distanza temporale e della mancanza di elementi di unità di disegno criminoso
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite n. 12348/2020)
Principio secondo cui è punita qualsiasi forma di produzione di sostanze stupefacenti e che è sufficiente che la pianta sia del tipo vietato e idonea a produrre sostanza stupefacente per configurare il reato
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 40409/2008 - Scatena; Sez. 2 n. 43927/2019 - Bonanno; Sez. 5 n. 40467/2018 - Torino)
Precedenti che confermano l'ammissibilità di utilizzare in dibattimento atti di indagine compiuti prima della scadenza delle indagini ma depositati successivamente, se la difesa può esercitare il contraddittorio
Massime di principio
- Un accertamento tecnico effettuato prima della scadenza delle indagini ma redatto o depositato dopo l'avviso di conclusione non è automaticamente inutilizzabile; è decisivo che la difesa abbia effettiva possibilità di accesso e di confronto (escussione del tecnico, contraddittorio).
- Il pubblico ministero può integrare le indagini anche dopo il decreto di giudizio fino alla discussione finale, purché non sia lesa la possibilità della difesa di esercitare i propri diritti processuali.
- Per distinguere tra coltivazione destinata al mercato e coltivazione 'domestica' si valutano elementi oggettivi: numero di piante, stato vegetativo, presenza di strumenti/fertilizzanti e la potenzialità produttiva (quantità estraibile e numero di dosi); anche piccole coltivazioni possono integrare il reato se concretamente idonee a produrre droghe.
- Il riconoscimento della continuazione richiede non solo omogeneità di fattispecie ma anche una deliberazione unitaria o un disegno criminoso unitario; la mera analogia o la presenza di precedenti simili non basta, specialmente se interviene una significativa distanza temporale.
- Se la difesa ritiene lesi i propri diritti per tardivi depositi, è opportuno eccepire tempestivamente l'inutilizzabilità o richiedere i mezzi istruttori necessari; la mancata contestazione può indebolire la doglianza in sede di legittimità.
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