Cassazione Civile, Ordinanza n. 24996/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva esposto in dichiarazione annuale un credito IVA maturato nell'anno 2007, indicandolo nel quadro destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione e non in quello riservato alla richiesta di rimborso; solo nel 2017 aveva presentato istanza di restituzione. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza rispetto al termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992. La CTR aveva invece accolto la pretesa della società, reputando non contestato il credito e troppo penalizzante il termine biennale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la domanda di rimborso era decaduta perché la dichiarazione annuale aveva manifestato una volontà di compensazione e non di rimborso.
La decisione
La Corte ha dapprima esaminato il ricorso autonomo della contribuente contro il diniego di definizione agevolata della lite e lo ha rigettato, ritenendo legittimo il diniego perché la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le liti aventi ad oggetto atti impositivi, mentre la controversia verteva su un'istanza di rimborso IVA, non assimilabile a un atto con cui l'Ufficio pretende maggiori tributi. Esaminando poi il ricorso dell'Agenzia, la Corte lo ha accolto: ha affermato che la domanda di rimborso va distinta dalla mera indicazione del credito in dichiarazione per la compensazione; quando il contribuente qualifica il credito come da compensare/detraibile e non manifesta inequivocamente la volontà di ottenerne la restituzione, si applica il termine decadenziale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e non quello ordinario decennale. Poiché nel caso concreto la dichiarazione indicava il credito come importo da detrarre/compensare, la richiesta di rimborso formulata molti anni dopo era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
per le domande di rimborso IVA che non esprimano inequivocamente una richiesta di restituzione, ma solo una compensazione/detrazione del credito, opera il termine di decadenza biennale; la domanda deve essere proposta entro tale termine.
art. 5, commi 1-2, L. 130/2022
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione riguarda le controversie tributarie diverse da quelle escluse e presuppone, in sostanza, l'esistenza di una lite su atti impositivi o comunque assimilabili alla pretesa impositiva.
art. 391 c.p.c.
richiamato quale norma procedurale per l'assunzione del decreto di definizione agevolata.
art. 62 d.lgs. 546/1992
individua le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione nel processo tributario.
art. 16, comma 3, L. 289/2002
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia e per il modello delle definizioni agevolate precedenti.
art. 38-bis d.P.R. 633/1972
la presentazione del modello VR è considerata un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso, non l'atto che integra la domanda sostanziale di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata è circoscritta alle liti che hanno ad oggetto una pretesa impositiva dell'Amministrazione; le controversie di rimborso, in cui il contribuente chiede la restituzione di somme versate e non dovute, non vi rientrano se la disciplina non lo prevede in modo coerente.
- La domanda di rimborso del credito IVA va distinta dalla semplice esposizione del credito in dichiarazione per finalità di compensazione o detrazione: solo una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere la restituzione integra l'esercizio del diritto al rimborso.
- Se il credito IVA è stato indicato dal contribuente come credito da utilizzare in compensazione e non come credito da rimborsare, la successiva richiesta di rimborso soggiace al termine di decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e non al termine ordinario di prescrizione decennale.
- La compilazione del quadro dichiarativo relativo al rimborso può valere come formale esercizio del diritto solo quando dalla dichiarazione emerga chiaramente la volontà di chiedere il rimborso; in difetto, l'indicazione del credito come compensabile impedisce di ritenere tempestiva una successiva istanza tardiva.
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