Cassazione Civile, Ordinanza n. 18566/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società utilizzatrice di un immobile, in via chirografaria, per un credito complessivo di euro 764.408,34, comprensivo di canoni impagati e debito residuo derivante da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2008 e risolto prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatrice. Il giudice delegato aveva escluso il credito dallo stato passivo; sull’opposizione ex art. 98 l.fall. il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, ma negandone l’operatività in concreto perché non era stata ancora effettuata la vendita del bene né la stima del cespite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla clausola penale prevista dall’art. 19 delle condizioni generali del contratto; con un secondo motivo, violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1382 e 1384 c.c. e dell’art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, assumendo che la decisione avesse male interpretato la nuova disciplina e che, comunque, essa non fosse applicabile a un inadempimento anteriore alla sua entrata in vigore, dovendosi invece applicare l’art. 72-quater l.fall.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure sul leasing e sulla normativa applicabile, perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione. Ha accertato che il decreto del Tribunale era stato depositato il 12 dicembre 2018 e comunicato via PEC nello stesso giorno al difensore dell’opponente; il ricorso, invece, era stato notificato solo il 13 maggio 2019, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 99, ultimo comma, l.fall., e comunque oltre il termine utile. In assenza di tempestività e di prova contraria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché la curatela non si è difesa. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il motivo di ricorso è stato formulato in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso era tardivo
art. 1322 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la censura di violazione della disciplina contrattuale e della clausola penale
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto
art. 1363 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
art. 1382 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla clausola penale
art. 1384 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla possibile riduzione della penale
art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017
richiamato quale disciplina ritenuta dal giudice di merito applicabile al rapporto di leasing; la Corte non si è pronunciata nel merito della sua applicazione perché ha dichiarato l’inammissibilità per tardività
art. 72-quater l.fall.
richiamato dalla ricorrente come disciplina ritenuta applicabile ai contratti di locazione finanziaria in caso di fallimento, in luogo della nuova legge del 2017
art. 98 l.fall.
norma indicata come base dell’opposizione allo stato passivo
art. 99, ultimo comma, l.fall.
il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per Cassazione
la comunicazione del decreto fa decorrere il termine di trenta giorni per ricorrere in cassazione
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
richiamato quale norma che impone la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato e della relativa notificazione o comunicazione, salvo equipollenti o disponibilità dell’atto presso la Corte
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
citato in via comparativa dalla Corte come precedente giurisprudenziale in materia di onere di produzione degli atti notificati o comunicati
art. 18 l.fall.
citato in via comparativa dalla Corte come precedente giurisprudenziale in materia di impugnazioni fallimentari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento in materia fallimentare, il termine breve decorre dalla comunicazione del decreto effettuata dalla cancelleria; se la notifica del ricorso interviene oltre tale termine, il ricorso è inammissibile per tardività.
- Quando la parte ricorrente non produce la documentazione attestante la mancata comunicazione del provvedimento, la Corte può verificare d’ufficio l’avvenuta comunicazione tramite il fascicolo telematico o il messaggio PEC di cancelleria.
- In presenza di comunicazione integrale del provvedimento impugnato, la Corte non può supplire alle omissioni della parte circa la prova della tempestività del ricorso o la produzione degli atti rilevanti.
- L’inammissibilità per tardività assorbe l’esame dei motivi di merito, anche quando essi riguardino l’interpretazione di clausole contrattuali o della disciplina speciale del leasing in ambito fallimentare.
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