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Sentenza

Sentenza n. 1581/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1090/2024 del 04/11/2024 del Tribunale Ordinario di Ragusa – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ragusa che riconosceva il diritto all'accredito della carta elettronica per la formazione del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ragusa – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 23 dicembre 2024, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 2.000 euro oltre rivalutazione monetaria. Deduceva l'inadempimento del Ministero nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e chiedeva l'ottemperanza alla sentenza. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava l'avvenuto pagamento degli importi in data 16 dicembre 2025. La ricorrente non ha contestato specificamente tale circostanza nei termini processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che l'interesse sostanziale della ricorrente era stato soddisfatto mediante la corresponsione degli importi dovuti in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Sebbene non fosse stata fornita prova del perfezionamento della comunicazione PEC dell'avvenuto pagamento né fosse certa la data di tale comunicazione, il fatto dell'avvenuta soddisfazione è stato ritenuto processualmente provato in base alla documentazione depositata dall'Amministrazione e alla mancata contestazione specifica della ricorrente, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto non necessario svolgere ulteriori accertamenti sulla data in cui la ricorrente aveva avuto conoscenza del pagamento, poiché nessuna delle parti aveva chiesto la rifusione delle spese in relazione alla proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica del valore nominale annuo di € 500,0

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto della docente all'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici riconosciuti dal giudice ordinario.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite

    Il giudice può ritenere provata l'avvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale quando la documentazione prodotta dalla parte e il fatto allegato non siano stati oggetto di contestazione specifica.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale disposizione che consente di agire esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale dell'obbligo risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse sostanziale alla decisione.
  • Ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., l'avvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale può essere ritenuta processualmente provata sulla base della documentazione prodotta dalla parte e della mancata contestazione specifica del fatto da parte dell'altra parte costituita.
  • Quando la definizione delle spese di lite non dipende concretamente dall'accertamento della data esatta in cui la parte ha conosciuto l'avvenuto adempimento, il giudice può evitare ulteriori incombenti istruttori su tale circostanza.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto può essere dichiarata anche quando la prova della comunicazione dell'adempimento non sia perfezionata, purché l'avvenuta soddisfazione dell'interesse risulti comunque provata secondo le regole processuali sulla non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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