Cassazione Penale, Sentenza n. 15849/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Milano del 1/03/2024, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Sosteneva che la Corte d'appello non avrebbe accertato l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte del condannato né la sua volontà di sottrarsi al processo, e che la sola nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non costituiscono prova sufficiente della conoscenza della vocatio in ius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'art. 629-bis secondo cui il condannato assente può ottenere la rescissione soltanto se prova che è stato dichiarato assente senza i presupposti dell'art. 420-bis e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che risulti l'effettiva conoscenza del processo prima della sentenza. Dall'esame degli atti la Corte ha rilevato che l'imputato era stato rintracciato e aveva nominato più difensori, che il difensore domiciliatario aveva ricevuto notifica della fissazione dell'udienza e aveva proposto appello; successivamente tale difensore aveva rinunciato al mandato e poi era stato nominato difensore d'ufficio. La Corte ha precisato che la sola elezione di domicilio presso il difensore non è di per sé indice sufficiente dell'effettiva conoscenza del processo e che la negligenza informativa del difensore non prova automaticamente una volontaria sottrazione. Poiché il ricorrente non ha fornito allegazioni circostanziate e documentate tali da dimostrare di non aver avuto conoscenza del procedimento per cause non dipendenti dalla sua colpa, la richiesta di rescissione è stata rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la rescissione del giudicato per il condannato assente: è necessario provare l'assenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis e l'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa, salvo che sia dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimento prima della sentenza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
comma 3 citato in motivazione
Regola la dichiarazione di assenza e la valutazione della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; richiede elementi oggettivi e circostanziati per ritenere che l'imputato si sia sottratto volontariamente.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Innaro)
Principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore non è presupposto idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza della vocatio in ius; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto tale da far ritenere certa la conoscenza del procedimento.
Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023
Affermato che la negligenza informativa dell'imputato (mancati contatti col difensore, irreperibilità) non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo ai sensi dell'art. 420-bis.
Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024
Conferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore non prova automaticamente l'effettiva conoscenza della pendenza del processo se il difensore ha successivamente rinunciato al mandato.
Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022
Richiede allegazioni non generiche e circostanziate da parte del condannato per collegare l'evento (es. perdita di contatti, rinuncia del difensore) alla sua impossibilità di seguire il procedimento, al fine di ottenere la rescissione.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non sono di per sé sufficienti a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del processo; il giudice deve valutare l'effettivo rapporto tra imputato e difensore domiciliatario.
- Per ottenere la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis è necessario provare che la dichiarazione di assenza è avvenuta senza i presupposti di cui all'art. 420-bis e che l'imputato non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa; la prova deve essere circostanziata e documentata.
- La semplice negligenza informativa o l'assenza di contatti tra imputato e difensore non costituiscono automaticamente prova di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
- La rinuncia del difensore al mandato può ridurre il valore probatorio della elezione di domicilio compiuta presso di lui, rendendo necessario dimostrare in modo concreto come la rinuncia abbia impedito la conoscenza del procedimento.
- Se vi sono atti processuali che dimostrano che il procedimento è stato regolarmente instaurato per l'imputato (es. notifica presso il domiciliatario, appello proposto dal difensore), tali elementi pesano contro la richiesta di rescissione.
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