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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00681/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitorе)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una società che aveva pagato, in esecuzione di una transazione, il debito oggetto di un precedente monitorio fondato su una fornitura di materiali destinati a lavori pubblici. La società opponente sosteneva: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, perché il rapporto originario era stato stipulato ed eseguito a Messina e la successiva cessione/surrogazione non poteva spostare il foro; la prescrizione del credito o degli interessi; il difetto di legittimazione passiva, poiché il debito sarebbe stato della sola società consortile e non delle consorziate; l'insussistenza o comunque l'inopponibilità del credito verso di essa. La controparte resisteva affermando che la transazione era stata conclusa a Genova, che la prescrizione era stata interrotta da diffide e dal decreto ingiuntivo, che la responsabilità della consorziata derivava dalla disciplina speciale dei lavori pubblici, e che vi era stata una surrogazione nel credito e non nel contratto. In Cassazione la ricorrente principale ha riproposto, con quattro motivi, i temi di competenza territoriale, prescrizione, responsabilità della consorziata e opponibilità della surrogazione; la resistente ha proposto ricorso incidentale per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della resistente, ritenendo specifici i motivi di appello, e ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata per violazione delle regole sulla competenza territoriale, ha dichiarato che la competenza spetta alternativamente al Tribunale di Messina o a quello di Frosinone, e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre condannato la resistente alla rifusione delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    requisito di specificità dei motivi di appello

    L'atto di appello è specifico se individua il capo impugnato, le doglianze contro la ricostruzione del primo giudice e la violazione di legge dedotta, senza bisogno di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo sufficiente i fatti e indicare gli atti e documenti rilevanti, ma l'onere di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico.

  • art. 20 c.p.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie la competenza territoriale si collega al luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta al momento della scadenza.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    Per i crediti di somma di denaro certi, liquidi ed esigibili, il luogo di adempimento rilevante ai fini della competenza è quello del domicilio del creditore al tempo della scadenza, non quello mutato successivamente per iniziativa unilaterale del creditore.

  • artt. 1203, n. 3, e 1949 c.c.

    La surrogazione, anche se formalizzata in transazione, comporta il subingresso del solvens nei diritti di credito originari senza necessità di cessione del contratto.

  • art. 382, secondo comma, c.p.c.

    Quando il giudice di merito ha deciso una causa senza competenza territoriale, la Cassazione può cassare la sentenza e indicare il giudice competente senza rinvio al giudice di merito.

  • art. 50 c.p.c.

    Dopo la declaratoria di competenza, la parte più diligente deve riassumere il giudizio davanti al giudice competente.

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    In caso di cassazione per ragioni di competenza, la Corte liquida anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 13 della legge n. 109/1994

    Richiamato nel dibattito sulla responsabilità solidale nelle procedure di appalto pubblico; la Corte non decide nel merito su questo punto perché assorbito.

  • art. 96 del d.P.R. n. 554/1996

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di responsabilità nell'appalto pubblico; il motivo è assorbito.

  • art. 2462 c.c.

    Invocato per sostenere l'autonomia patrimoniale della società di capitali consortile; la Corte non esamina il merito del motivo perché assorbito.

  • artt. 1201 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la surrogazione; la Corte afferma invece che nella specie vi era una surrogazione nel credito, valida e rilevante ai fini del rapporto originario.

  • art. 1263 c.c.

    Norma evocata sulla cessione del credito; la Corte distingue la surrogazione dalla cessione e ne esclude il rilievo per spostare il foro dopo la scadenza del credito.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle obbligazioni pecuniarie, rileva il luogo di adempimento esistente al momento della scadenza del credito; una successiva cessione o surrogazione non può, di regola, spostare il foro se interviene dopo la scadenza.
  • La surrogazione nel credito comporta il subingresso del terzo nei diritti del creditore originario, ma non trasforma la fonte dell'obbligazione né consente, di per sé, di modificare criteri di competenza già cristallizzati.
  • La cessione del credito può incidere sul luogo di adempimento solo se interviene prima della scadenza e con comunicazione al debitore; se avviene dopo, non modifica il foro territoriale applicabile.
  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'impugnazione individua il capo censurato e le ragioni di fatto e di diritto della critica, senza necessità di formule sacramentali o di una completa riscrittura della decisione impugnata.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato in modo non formalistico: è sufficiente che il ricorso consenta alla Corte di comprendere la controversia e di verificare i motivi sulla base dei richiami essenziali ad atti e documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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