Cassazione Penale, Ordinanza n. 10561/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge quale fosse il reato oggetto del giudizio né il contenuto della sentenza di appello, oltre al fatto che il ricorso è stato ritenuto privo di specificità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/04/2024, ma nel testo disponibile non emerge il contenuto sostanziale della doglianza relativa al merito della decisione di appello. La Corte di cassazione rileva che l'unico motivo dedotto è generico, indeterminato e al limite dell'apparenza, poiché non contiene elementi concreti di censura e non rispetta i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e indicare elementi concreti di censura; la loro mancanza rende il motivo generico e inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e sorretto da una concreta indicazione delle ragioni di censura; la mera enunciazione generica non soddisfa l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Un ricorso che non consenta di comprendere con precisione quali siano gli errori denunciati e su quali dati fattuali o giuridici essi si fondino è inammissibile per difetto di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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