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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40388/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di usura aggravata, anche dal "metodo mafioso". Il ricorso articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione o mera apparenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n. 1 c.p., contestando che l'unico elemento fosse il riferimento a un parente legato alla camorra e che la persona offesa avesse dichiarato l'assenza di intimidazioni dirette; 2) vizio di motivazione relativo al rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché i motivi esulano dai limiti del controllo in sede di cassazione (che non può riconsiderare i dati di fatto e la valutazione degli indizi). L'ordinanza impugnata è ritenuta adeguatamente motivata sia in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso — attesa la richiamata parentela con un noto camorrista, la cointeressenza economica e la possibilità di intervento del clan in caso di mancati pagamenti — sia in ordine al rigetto della sostituzione della misura cautelare, considerata la gravità e la protrazione dell'attività usuraria, l'effetto sulla vittima (vicinanza al suicidio con ritrovamento di una pistola e biglietto) e la possibilità di reiterazione anche da domicilio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante del "metodo mafioso")

    La Corte ritiene che il "metodo mafioso" ricorra quando l'azione, evocando la contiguità ad una associazione mafiosa o l'intervento del clan, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento o soggezione tale da differenziarla da una intimidazione di criminali comuni; la motivazione del giudice di merito che evidenzia legami familiari con esponenti di spicco e cointeressenze economiche è ritenuta congrua per sostenere la sussistenza dell'aggravante.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzione di adeguatezza della custodia in carcere)

    Il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere considerando la gravità del fatto, la durata dell'attività illecita, la lesività per la vittima e il rischio di reiterazione anche dal domicilio; tali elementi giustificano il rigetto della sostituzione con arresti domiciliari.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    La Corte richiama i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione, sottolineando che la valutazione dei fatti e degli indizi rientra nel sindacato del giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione se non per vizi di motivazione logicamente evidenti.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Per l'inammissibilità del ricorso è prevista la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte quantifica equitativamente tale somma in euro tremila.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione, richiamato nella parte dispositiva del provvedimento.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare è limitato alla verifica della legittimità e della congruità della motivazione; non compete la revisione degli accertamenti di fatto e della valutazione degli indizi compiuti dal giudice di merito.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" è sufficiente che il comportamento del reo evochi la possibilità di intervento o la contiguità con un'associazione mafiosa in modo da creare assoggettamento o timore specifico nella vittima; legami familiari significativi e cointeressenze economiche possono configurare tale supporto indiziario.
  • Nella valutazione sulla sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive, il giudice valuta la gravità del fatto, la durata e la ripetizione del comportamento criminoso, l'impatto sulla vittima e il rischio concreto di reiterazione dal domicilio; l'esistenza di tali elementi può mantenere la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.
  • Un ricorso che si limiti a contestare le valutazioni di merito sugli elementi di fatto e sulla consistenza degli indizi, senza dimostrare un vizio formale o logico nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto ma anche l'addebito delle spese e, se previsto, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

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