Cassazione Civile, Ordinanza n. 03906/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, rideterminando gli imponibili ai fini Ires, Irap e Iva e recuperando a tassazione maggiori imposte e sanzioni. La contestazione era basata sul disconoscimento della natura associativa non commerciale dell'ente ex art. 148 d.P.R. 917/1986, ritenendo che mancassero i presupposti sostanziali per fruire del regime agevolativo, in particolare per l'assenza di un effettivo fine di lucro, anche alla luce dello svolgimento di attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale per violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente addossato alla contribuente l'onere della prova della spettanza dell'agevolazione e che avesse mal valutato gli indizi e il materiale probatorio, in realtà idonei a dimostrare la correttezza della qualificazione fiscale dell'ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, in tema di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, per enti associativi non lucrativi, grava sul contribuente che invochi l'esenzione o l'agevolazione l'onere di provare i presupposti che la giustificano, quando tali presupposti siano contestati. Ha inoltre ribadito che ciò che rileva non è la veste formale dell'ente o la sola regolarità statutaria e contabile, ma l'effettivo svolgimento, in concreto, di attività senza fine di lucro e coerente con le finalità associative. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta conforme a tali principi, avendo valorizzato le incongruenze dell'attività effettivamente svolta, le anomalie contabili e la mancanza di adeguata prova della sussistenza dei requisiti per il regime agevolativo. Non essendo emersi vizi logici o giuridici, e trattandosi in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il regime agevolativo per gli enti associativi non lucrativi dipende non dalla veste formale dell'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e coerente con le finalità associative.
artt. 39 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricostruzione del reddito mediante metodo analitico-induttivo è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito sulla base delle incongruenze contabili e fattuali riscontrate.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni e il relativo giudizio indiziario non sono stati ritenuti mal governati dalla sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi sintomatici della non spettanza del regime agevolato.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o agevolazione fiscale grava su chi la invoca quando essi siano contestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente articolato come violazione di legge, ma è stato respinto perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca un'esenzione o agevolazione fiscale deve provare, se contestati, i fatti costitutivi che ne legittimano l'applicazione.
- Per gli enti associativi, ai fini fiscali non è निर्णisivo il solo dato formale della veste statutaria: occorre verificare l'effettiva attività concretamente svolta e la sua coerenza con la natura non lucrativa dichiarata.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su incongruenze contabili, incompletezza della documentazione e altri elementi sintomatici di inattendibilità della contabilità.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già compiuto un esame logico e coerente delle risultanze di causa.
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