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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32003/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero volte a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e non evidenziassero reali vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 29 aprile 2025, nell'interesse di un condannato. La doglianza, unica, lamentava asserite carenze motivazionali del provvedimento e mirava in sostanza a un riesame nel merito della posizione del ricorrente, sostenendo una lettura diversa rispetto a quella accolta dal giudice di sorveglianza. La Corte rileva però che le censure erano generiche e riproduttive di profili già esaminati dal Tribunale, senza una critica specifica alle argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza. Inoltre, il ricorso si fondava su una prospettazione incompatibile con la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel valutare la concessione di misure alternative alla detenzione, occorre considerare la condotta del condannato sia antecedente sia successiva ai reati in espiazione, ai fini della prognosi sul futuro comportamento.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento alle misure alternative alla detenzione e alla valutazione prognostica; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione dell'articolo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è sufficiente dedurre genericamente carenze motivazionali se, in realtà, si mira a ottenere una rivalutazione del merito della decisione.
  • Le censure devono confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi del provvedimento impugnato; doglianze riproduttive o meramente reiterative di questioni già esaminate non sono idonee a superare il vaglio di legittimità.
  • Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve valutare la condotta complessiva del condannato, sia precedente sia successiva ai reati in espiazione, in funzione di una prognosi affidabile sulla futura osservanza della legge.
  • La valutazione sulla concessione di misure alternative è fondata su un giudizio prognostico che non può prescindere dalle emergenze processuali e dalle informazioni acquisite dagli organi competenti, come le relazioni UEPE.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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