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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01421/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Dal testo emerge che la censura riguardava anche la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., ma il motivo era formulato come una serie di doglianze in fatto, generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non sollevasse vere questioni di diritto, ma contestazioni fattuali non specifiche.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    L'esimente è stata evocata dalla difesa, ma la Corte rileva che la relativa censura era già stata esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti; in sede di legittimità non sono ammissibili mere doglianze fattuali generiche sul punto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre doglianze in fatto, generiche o meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre contestazioni fattuali senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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