Sentenza del 14/06/2017 n. 3433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Ruolo esecutivo - Anno pagamento tributo - Concessionario riscossione - Terzo anno successivo - Cartella pagamento - Omessa notifica - Ente impositore - Prescrizione azione ricupero - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’omessa o tardiva notifica della cartella entro il terzo anno successivo all’anno di pagamento comporta la prescrizione dell’azione di recupero della tassa automobilistica. La pretesa non può quindi essere validamente riscossa oltre tale termine, salvo che intervengano tempestivi atti idonei a interrompere la prescrizione, nei limiti consentiti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la prescrizione dell’azione di recupero di una tassa automobilistica. Il concessionario della riscossione aveva ricevuto un ruolo reso esecutivo, ma la cartella di pagamento non era stata notificata entro il termine previsto. Secondo il principio affermato, per evitare la prescrizione a carico dell’ente impositore, la cartella deve essere notificata entro e non oltre il terzo anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto.
Norme richiamate
Art. 5 del D.L. 31 dicembre 1982, n. 953
La disposizione disciplina il termine entro il quale deve essere esercitata l’azione di recupero delle tasse automobilistiche, collegandolo all’anno in cui il pagamento era dovuto.
Art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2
La norma integra la disciplina della riscossione delle tasse automobilistiche e del termine entro il quale il concessionario deve notificare la cartella di pagamento per evitare la prescrizione.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche, il termine deve essere calcolato a partire dall’anno in cui il pagamento era dovuto; la cartella deve essere notificata entro il terzo anno successivo.
- La mera iscrizione a ruolo o la consegna del ruolo al concessionario non sostituisce la notifica della cartella e, da sola, non impedisce la prescrizione.
- In caso di notifica oltre il termine, o di mancata notifica, il contribuente può eccepire la prescrizione della pretesa, verificando le date dell’annualità tributaria e degli atti notificati.
- La verifica deve considerare anche eventuali atti tempestivi e validamente notificati che possano interrompere la prescrizione; in assenza di tali atti, il recupero tardivo non è normalmente legittimo.
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