Cassazione Penale, Ordinanza n. 12912/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 maggio 2024. Il primo ricorso, nell'interesse di una imputata, contestava la motivazione della sentenza di merito, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle emergenze probatorie e dei fatti; la Corte di cassazione rileva che le doglianze erano formulate in termini non consentiti, perché miravano a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito. Il secondo ricorso, proposto da un coimputato, censurava la ritenuta tempestività della querela, sostenendo che il termine fosse decorso in un momento diverso; la Corte osserva invece che la Corte d'appello aveva correttamente individuato il dies a quo nel sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, momento in cui la persona offesa aveva acquisito piena conoscenza del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. La censura finiva quindi per opporre una ricostruzione alternativa dei fatti, non scrutinabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il primo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sul decorso del termine per proporre querela e sull'onere della prova della sua intempestività. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel contesto dei ricorsi per cassazione, senza specifica applicazione testuale nel provvedimento.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità è coerente con la proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità.
art. 606 c.p.p.
Il sindacato di legittimità è limitato a mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; non consente una nuova valutazione delle prove.
art. 124 c.p.
È richiamato indirettamente il principio sul termine per la proposizione della querela, che decorre dalla piena conoscenza del fatto-reato.
art. 336 c.p.p.
Viene richiamato il principio secondo cui l'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo nei limiti della sua effettività, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali specificamente indicati; non sono ammissibili doglianze che mirino a una diversa lettura delle prove o a una nuova ricostruzione dei fatti.
- Le censure che contestano la persuasività o l'opportunità della valutazione probatoria, senza denunciare un vizio logico manifesto, esorbitano dal perimetro del controllo di legittimità.
- Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
- L'intempestività della querela, quando dedotta, deve essere provata da chi la eccepisce; in caso di incertezza, la questione va risolta in favore della validità della querela.
- È manifestamente infondato il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già scrutinati con motivazione immune da vizi logici.
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