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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12476/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società, quale incorporante della beneficiaria di una precedente scissione parziale, ha impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria e tre cartelle di pagamento relative a debiti tributari per anni d'imposta anteriori alla costituzione della beneficiaria. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso annullando l'atto, ma la Commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo definitive le cartelle non impugnate dal soggetto originariamente debitore e affermando la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie della scissione ai sensi dell'art. 173, commi 12 e 13, TUIR. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia e omesso esame circa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'agente della riscossione, sostenendo che solo l'Agenzia delle Entrate sarebbe stata legittimata a impugnare la sentenza di primo grado e che essa aveva prestato acquiescenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 173, comma 12, TUIR e dell'art. 2506-bis c.c., oltre a omessa pronuncia e omesso esame, sostenendo che i debiti fiscali anteriori alla scissione gravassero solo sulla società scissa e, al più, sulla beneficiaria entro il limite del patrimonio netto attribuito, non già illimitatamente sulla beneficiaria e sulla successiva incorporante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che l'accoglimento dell'appello dell'agente della riscossione implicava necessariamente il rigetto dell'eccezione sulla sua legittimazione a impugnare; inoltre, la legittimazione all'impugnazione è stata qualificata come questione giuridica e non come fatto storico rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che, per i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione parziale, l'art. 173, commi 12 e 13, TUIR prevede la responsabilità solidale e illimitata di tutte le società beneficiarie, con possibilità per l'amministrazione di agire nei loro confronti e adottare misure cautelari. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che distingue tale disciplina da quella delle obbligazioni civilistiche, soggetta invece ai limiti del codice civile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia è configurabile solo quando la decisione non contenga neppure implicita risposta alla questione, mentre l'omesso esame ex n. 5 riguarda un fatto storico e non una questione giuridica.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la statuizione adottata presuppone logicamente il rigetto della questione non espressamente trattata.

  • art. 173, commi 12 e 13, D.P.R. n. 917 del 1986

    «Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa [...] Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito [...]»

    Nella scissione parziale, i debiti tributari anteriori restano adempiuti dalla società scissa, ma le altre beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, anche con misure cautelari.

  • art. 2506-bis c.c.

    La disciplina civilistica della scissione non limita la responsabilità tributaria delle beneficiarie, poiché per i debiti fiscali opera una regola speciale diversa da quella delle obbligazioni civilistiche.

  • art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997

    Conferma, per le violazioni fiscali della società scissa, la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    È disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, accogliendo o rigettando la domanda principale o l'impugnazione, manifesta implicitamente di aver respinto le questioni preliminari o accessorie incompatibili con la decisione adottata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, materiale e decisivo, non una questione giuridica come la legittimazione ad impugnare.
  • In tema di scissione parziale, i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione sono assistiti da una responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie, secondo una disciplina speciale che prevale sui limiti civilistici della responsabilità per le obbligazioni ordinarie.
  • La disciplina tributaria della scissione consente all'amministrazione di agire nei confronti delle società coobbligate e di adottare nei loro confronti i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOperazioni straordinarie
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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