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Sentenza

Sentenza n. 1347/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura, - degli esiti delle prove scritte svolte il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicati il 28.10.2025, nelle parti ritenute lesive; - dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 28.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; - delle prove stesse nelle parti in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione delle prove scritte di parte ricorrente; c) le graduatorie di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato dei ricorrenti; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti al riesame e rettifica in melius dei punteggi delle prove scritte del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarati idonei nonché ammessi al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica - delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202515725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti delle prove scritte e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale, limitatamente al punteggio attribuito ai ricorrenti e ai quesiti contestati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli esiti delle prove scritte svolte il 23 ottobre 2025, l'avviso di pubblicazione del 28 ottobre 2025 e gli atti presupposti e conseguenti, contestando il punteggio assegnato in relazione a uno o più quesiti della prova. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riesame e alla rettifica in aumento del punteggio, la conseguente dichiarazione di idoneità e ammissione alla fase successiva del concorso, nonché la condanna delle amministrazioni alla riedizione dell'attività valutativa. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 gennaio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva provveduto in autotutela alla rettifica del punteggio relativo al quesito oggetto della controversia.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La rettifica del punteggio disposta dall'amministrazione in autotutela ha fatto venir meno l'interesse attuale dei ricorrenti alla decisione sulle censure proposte. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità degli esiti della prova, dei quesiti o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo all'esito in rito e al comportamento dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    La disposizione ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata in sede camerale, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione; nel caso concreto ciò è avvenuto perché l'amministrazione ha rettificato in autotutela il punteggio contestato.

Massime di principio

  • La rettifica in autotutela del punteggio concorsuale contestato, quando elimina la lesione dedotta e rende non più attuale l'interesse alla pronuncia, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte agli esiti della prova.
  • Il giudizio amministrativo può essere definito con sentenza semplificata in sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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