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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25 maggio 2026, notificato in pari data, con il quale il Prefetto di Venezia ha respinto l’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2025 e di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato inserimento del ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.

Giustizia amministrativa202601388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’immediata presa in carico nel sistema di accoglienza e mancato inserimento in una struttura di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel novembre 2025 e intenzionato sin dall’arrivo a chiedere la protezione internazionale, formalizzava la domanda il 9 marzo 2026 e chiedeva l’inserimento nel sistema di accoglienza, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. La Prefettura respingeva l’istanza rilevando l’assenza di documentate condizioni di fragilità, l’insufficienza dei posti disponibili, la priorità prevista per chi fosse giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare e l’impossibilità di reperire ulteriori posti per ragioni di sicurezza. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015, sostenendo che le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, che l’indigenza costituisce la condizione rilevante e che l’esaurimento dei posti non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di predisporre strutture o soluzioni provvisorie, anche fuori provincia; violazione dei principi applicabili in materia di accoglienza, contestando che il sovraffollamento e le esigenze di sicurezza potessero giustificare il diniego. Chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione all’immediato inserimento in una struttura.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Ha ritenuto provata, per non contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale sin dall’arrivo. Interpretando l’art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015, ha affermato che le misure di accoglienza devono essere garantite dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. L’assenza di una documentata particolare fragilità non giustifica il diniego, poiché la vulnerabilità rileva per l’approntamento di forme di assistenza particolari e non costituisce presupposto generale dell’accoglienza. Neppure l’insufficienza dei posti disponibili esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere: nelle more della disponibilità nei centri governativi, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee per assicurare l’accesso a una struttura provvisoria, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015. La priorità riconosciuta dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 alle persone provenienti da operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale. Il provvedimento è stato quindi annullato, con assorbimento degli altri motivi. È stata invece respinta la domanda di condanna all’immediato inserimento, poiché spetta alla Prefettura svolgere gli ulteriori accertamenti istruttori sui requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza e il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione quando residuino adempimenti istruttori. Nulla per le spese, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della natura statale dell’Amministrazione soccombente; prevista la separata liquidazione del compenso del difensore.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    Le misure di accoglienza devono essere garantite sin dal momento in cui il soggetto manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.

  • art. 2, lett. h), d.lgs. 142/2015

    La condizione di vulnerabilità rileva per l’approntamento di forme di assistenza particolari, ma non costituisce presupposto generale per l’applicazione delle misure di accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La previsione attribuisce una priorità nell’accesso alle strutture, ma non incide sull’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti i richiedenti protezione internazionale.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria

    L’esaurimento dei posti nei centri ordinari non giustifica il diniego: il Prefetto deve individuare soluzioni provvisorie idonee.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite

    La mancata contestazione specifica dell’Amministrazione ha consentito di ritenere provata la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione

    La condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto presuppone che non residuino margini discrezionali o istruttori.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3

    La domanda di condanna all’inserimento immediato non può essere accolta quando siano ancora necessari accertamenti istruttori amministrativi.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La disciplina non è stata applicata per la rifusione delle spese a carico del Ministero dell’Interno, trattandosi di Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Le misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015 devono essere garantite al richiedente protezione internazionale dal momento in cui egli manifesta la volontà di presentare la domanda, senza che sia necessaria la preventiva formalizzazione della richiesta secondo ulteriori modalità.
  • La particolare vulnerabilità del richiedente non costituisce presupposto generale per l’accesso alle misure di accoglienza, ma rileva ai fini dell’approntamento di forme di assistenza specifiche e rafforzate.
  • L’insufficienza dei posti disponibili nei centri ordinari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare l’accoglienza; il Prefetto deve individuare, anche provvisoriamente, soluzioni idonee a garantire l’accesso a una struttura.
  • La priorità accordata ai richiedenti provenienti da operazioni di salvataggio in mare organizza l’ordine di accesso alle strutture, ma non esclude l’obbligo di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale.
  • Il giudice amministrativo può ordinare direttamente il rilascio del provvedimento richiesto soltanto quando l’attività sia vincolata o non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori; in caso contrario può annullare il diniego e imporre la riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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