Cassazione Penale, Sentenza n. 16977/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha confermato due decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca: uno (18/05/2023) per euro 45.732,00 collegato a presunte erogazioni indebitamente percepite nell'ambito dei decreti "sostegni" e l'altro (22/06/2023) per euro 354.930,00 relativo a omesso versamento IVA per l'anno 2018 attribuito a Fabio De Falco. La ricorrente deduce cinque censure: a) illegittimità del sequestro operato sul conto della F.M. Costruzioni Navali s.r.l., società diversa dall'ente che avrebbe commesso i reati; b) contraddittorietà e carenza probatoria delle risultanze istruttorie; c) insufficienza dei gravi indizi nei confronti di De Falco (anche sulla base della presunta assenza di cariche nel 2018); d) assenza del periculum in mora e difetto di proporzionalità; e) violazione dei termini procedurali per il riesame e deposito dell'ordinanza; inoltre sono stati depositati motivi aggiunti relativi a possibile travisamento per omonimia e a documentazione mancante nelle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e in gran parte estraneo alle sole censure ammesse in cassazione (violazione di legge). Ha confermato la legittimità del sequestro effettuato sul conto della F.M. Costruzioni Navali ritenendo che la società fosse uno "schermo" privo di autonomia patrimoniale utilizzato da Fabio De Falco per incassare e occultare risorse: tale ricostruzione è stata ritenuta congruamente motivata dal Tribunale del riesame con riferimento a elementi quali costituzione recente della società, consistenza del capitale, ingenti movimenti di ingresso e prelievi/bonifici verso conti e società riconducibili a De Falco. Le altre doglianze sono state rigettate perché si configuravano come mera critica in fatto alla valutazione probatoria (il che non è sindacabile in cassazione) o come introduzione di nuovi documenti. Il periculum in mora è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione del modus operandi dell'imprenditore; il termine per il riesame è correttamente calcolato dalla ricezione degli atti e non dall'istanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativa di 3.000 euro a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; usato per configurare la partecipazione di più soggetti alle condotte contestate
art. 81, comma 2, cod. pen.
richiamato come regola sulla forma del reato continuato o sulla partecipazione aggravata (contesto dei reati plurimi), utilizzato nella contestazione
art. 316-ter cod. pen.
norma contestata (delitto relativo a indebite percezioni di erogazioni pubbliche), contestualizzata con le erogazioni previste dai decreti "sostegni"
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato in relazione ai reati tributari (omesso versamento IVA) per configurare il profilo penale tributario contestato a De Falco
art. 1, comma 143, L. n. 244/2007
richiamato unitamente all'art. 322-ter c.p. per i profili normativi della confisca per equivalente in materia tributaria
art. 322-ter cod. pen.
norma sulla confisca obbligatoria e sulla confisca per equivalente; la Corte richiama che la confisca per equivalente può colpire beni di terzi solo se l'ente è mero schermo
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la sentenza interpreta l'onere di motivazione, in particolare per il periculum in mora
art. 240 cod. pen.
richiamato nel quadro della confisca (beni confiscabili ex lege), connesso all'esigenza di motivare il sequestro preventivo in vista della confisca
art. 273 cod. proc. pen.
norma sulla misura cautelare reale in relazione al periculum in mora; la Corte richiama la giurisprudenza sulla necessità di motivare il periculum in relazione alla possibilità che il bene sia disperso o sottratto
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
regola il riesame degli atti di sequestro; la Corte conferma che il termine per decidere decorre dalla ricezione degli atti processuali
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
richiamato in combinato con l'art. 324 c.p.p. per la disciplina del termine; la Corte ribadisce l'interpretazione delle Sezioni unite sul decorso del termine
art. 325 cod. proc. pen.
definisce i limiti del ricorso in cassazione contro le ordinanze del riesame: è consentito solo per violazione di legge; ricorsi che impugnano valutazioni di fatto sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento; applicata qui per condannare la ricorrente alle spese processuali
Sez. U, sentenza n. 10561/2014 (Gubert)
giurisprudenza di raccordo secondo la quale il sequestro/confisca non può essere disposto sui beni di un ente diverso salvo che l'ente sia privo di autonomia e sia un "schermo" per l'agire del reo
Sez. U, sentenza n. 36959/2021 (Ellade)
stabilisce l'obbligo di motivare il periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con riferimento ai criteri di proporzionalità e alla necessità di indicare i rischi concreti di dispersione/modifica del bene
Sez. U, sent. n. 38670/2016 (Culasso) e Sez. U, n. 18954/2016 (Capasso)
richiamate in tema di decorrenza del termine per la decisione in riesame e interpretazione della normativa procedurale applicabile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata in relazione alle statuizioni sulle spese e sulle ammende, con riferimento alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire beni intestati a un soggetto diverso dall'autore del reato quando sia dimostrato che l'ente è un "schermo" privo di autonomia patrimoniale e funzionalmente riconducibile all'autore: sono rilevanti elementi quali costituzione recente, capitale esiguo, movimentazioni finanziarie ingenti collegabili all'agente e trasferimenti verso conti/società dell'agente.
- In sede di Cassazione contro ordinanze del riesame è vietato rinnovare contestazioni di merito e proporre una diversa valutazione probatoria: l'impugnazione è ammessa principalmente per vizi di diritto o per vizi motivazionali talmente gravi da configurare carenza assoluta di motivazione.
- La motivazione del periculum in mora non è più presunta: il giudice deve indicare le ragioni concrete per cui il bene rischia, nelle more del giudizio, di essere disperso, occultato o altrimenti sottratto all'effetto ablativo della confisca, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.
- I termini processuali per il riesame del sequestro decorrono dalla ricezione degli atti processuali da parte del tribunale e non dalla sola presentazione dell'istanza di riesame; le regole di computo devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza di legittimità.
- Non è ammesso, in cassazione, introdurre nuovi documenti o deduzioni in fatto che non siano già stati discussi nei gradi inferiori: i motivi aggiunti basati su documenti prodotti per la prima volta in Cassazione saranno inammissibili.
- Quando si sospetta la presenza di una "società schermo" è utile acquisire e documentare flussi finanziari (bonifici in entrata/uscita, prelievi, trasferimenti verso società riconducibili all'agente), atti costitutivi e atti di gestione che provino la mancanza di autonomia patrimoniale e l'uso strumentale dell'ente.
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