Cassazione Penale, Ordinanza n. 25046/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con il primo motivo hanno dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione relativa all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p., sostenendo che fosse mancante. Con il terzo motivo uno dei ricorrenti ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica; ha ritenuto il secondo motivo generico, privo di reale critica e comunque manifestamente infondato; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della sospensione condizionale era stato correttamente motivato sulla base dell'inaffidabilità dell'imputata al rispetto delle prescrizioni e del rischio di reiterazione di condotte della stessa specie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il richiamo all'art. 81 c.p. riguarda l'aumento di pena oggetto di censura; la Corte rileva che la doglianza è generica e non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata.
La sospensione condizionale può essere negata quando il giudice ritenga l'imputato non affidabile rispetto alle prescrizioni e tema la reiterazione di condotte criminose della stessa specie.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Cassa delle ammende
La Corte applica la sanzione pecuniaria prevista in caso di ricorso inammissibile, liquidandola in euro 3.000 complessivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sul diniego delle attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla congruità logica della motivazione; non occorre che il giudice di merito confuti analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una doglianza relativa alla determinazione dell'aumento di pena deve contenere una critica specifica e non meramente assertiva: una censura generica o priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice lo fondi su un giudizio espresso di inaffidabilità dell'imputato rispetto alle prescrizioni e sul concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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