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Sentenza

Sentenza n. 795/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, adottato in esecuzione di un provvedimento di espulsione, e provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione, originariamente instaurato davanti al Tribunale ordinario di Cagliari, contro l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni e contro la revoca delle misure di accoglienza. Nelle more del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia non è stata notificata alle amministrazioni resistenti secondo le forme previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; inoltre, la notificazione originaria del ricorso era stata effettuata presso la sede reale delle amministrazioni e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con conseguente nullità della notificazione e mancata costituzione delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio immediatamente nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare. Ha qualificato la rinuncia come irrituale, poiché non notificata alle amministrazioni nel rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia costituisse un atto univoco idoneo a dimostrare il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. Il Collegio ha escluso la necessità di rinnovare la notificazione nulla, poiché il giudizio è stato definito in rito su richiesta del ricorrente. Nulla è stato disposto per spese e onorari, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni conseguente alla nullità della notificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, il Collegio ritiene possibile decidere il merito, previa comunicazione alle parti.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Disciplina le forme della rinuncia al ricorso, che nel caso concreto non sono state rispettate perché la dichiarazione non è stata notificata alle amministrazioni evocate in giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere il sopravvenuto difetto di interesse anche da fatti, atti univoci o comportamenti delle parti, pur in assenza delle formalità previste per la rinuncia.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti secondo le forme previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non produce gli effetti propri della rinuncia formale.
  • Anche una rinuncia irrituale può tuttavia costituire, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco idoneo a dimostrare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo univoco di non avere più interesse alla decisione e il giudizio è definito in rito, non è necessario disporre il rinnovo della notificazione nulla del ricorso.
  • La mancata costituzione delle amministrazioni, conseguente alla nullità della notificazione, può giustificare la compensazione sostanziale delle spese mediante la statuizione che nulla è dovuto per spese e onorari.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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