Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28152/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione tra due condanne: a) sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari del 16/4/2010 (reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e art. 7 l. 203/1991, commessi dal 2001) e b) sentenza della Corte d'Appello di Bari del 15/7/2019 (reati ex art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. 309/1990, commessi dal 2011). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.), sostenendo che: i) anche nella prima sentenza era stata riconosciuta l'aggravante tipica "metodo mafioso" (art. 7 l. 203/1991 ora art. 416-bis.1), per cui i fatti sarebbero collegati, ii) non vi sarebbe uno iato temporale rilevante perché il ricorrente non avrebbe mai cessato la sua partecipazione all'associazione, e iii) il vincolo della continuazione era stato riconosciuto ad altri coimputati (fratello) rendendo criticabile il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancava la "unicità del disegno criminoso" richiesta dall'art. 81 c.p.: la distanza temporale (fatti riferibili al 2005 vs periodo dal 2011) è, anche di per sé, indice decisivo di autonomia ideativa e quindi incompatibile con la continuazione salvo prova di una programmazione unitaria. Pur rilevando un errore formale del giudice dell'esecuzione nella descrizione della prima sentenza (sulla esclusione dell'aggravante 416-bis.1), la Corte ha ritenuto tale errore non decisivo, perché gli elementi oggettivi prodotti non dimostravano la programmazione unitaria richiesta. Ha inoltre affermato che l'appartenenza allo stesso contesto o clan non è sufficiente, e che il riconoscimento della continuazione a terzi non vincola la decisione rispetto al singolo agente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Definisce il reato continuato. La Corte ricorda che per applicarlo è necessario accertare l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dal momento ideativo e valuta gli "indici rivelatori" (prossimità temporale, omogeneità delle modalità, omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo). Un consistente intervallo temporale è indice logico di autonoma ideazione, salvo chiara giustificazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso. La Corte richiama i poteri e i limiti del giudice dell'esecuzione nell'applicare la disciplina della continuazione e valuta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sul possesso/traffico di sostanze stupefacenti. È uno dei reati oggetto delle prime condanne; la Corte valuta la relazione tra questi reati e quelli successivi ai fini della continuazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Aggravante/criterio di punibilità relativo ai reati di stupefacenti; contestato in entrambe le pronunce che si chiedeva di avvincere in continuazione.

  • art. 7 l. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Prevede l'aggravante del "metodo mafioso". La difesa sosteneva che tale aggravante fosse già stata riconosciuta nella prima sentenza; la Corte osserva che anche se il giudice dell'esecuzione ha errato nell'indicare l'esclusione di tale aggravante nella prima sentenza, l'errore non supera la mancanza di altri elementi che dimostrino una programmazione unitaria delle condotte.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delimita il reato di associazione di tipo mafioso. La Corte chiarisce che la continuazione tra reato associativo e reati-fine può sussistere solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui il singolo agente si determinò a entrare nel sodalizio; inoltre, quando il soggetto si sia rapportato a più sodalizi è necessaria una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità delle diverse organizzazioni.

Massime di principio

  • La continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario ideato sin dall'origine: non basta la reiterazione o l'appartenenza al medesimo contesto criminale.
  • La prossimità temporale tra reati è un indice rilevante: un consistente intervallo (qui circa 5 anni) è forte elemento logico a favore dell'autonomia ideativa e contrario al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria che giustifichi una attuazione frazionata di un medesimo progetto.
  • La mera affermazione che in entrambi i fatti sia operativa la stessa "organizzazione" o lo stesso clan non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la continuità del progetto criminoso del singolo agente.
  • Se il riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" è centrale per affermare l'omogeneità delle condotte, va dimostrato chiaramente; errori formali del giudice di merito sulla sua applicazione possono non essere decisivi se mancano altri elementi probatori.
  • La continuazione tra reato associativo e reati-fine può essere riconosciuta solo se i reati-fine erano già previsti o prevedibili al momento in cui l'agente ha deciso di entrare nel sodalizio; non è necessario che la programmazione sia avvenuta alla costituzione del sodalizio ma deve esistere una rappresentazione unitaria dell'azione.
  • Il fatto che ad altri coimputati sia stata riconosciuta la continuazione non vincola il giudice rispetto alla posizione di ciascun imputato: va compiuta una valutazione specifica sulla individuale posizione e sugli elementi a carico del singolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.