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Sentenza

Sentenza del 10/04/2019 n. 10002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune, contestando la base imponibile calcolata sulla rendita catastale attribuita alla diga e la classificazione dell'immobile nella categoria D/7. Ha inoltre dedotto che il giudizio relativo alla rendita catastale fosse pregiudiziale rispetto a quello sull'ICI e che, pertanto, il processo tributario avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In via subordinata, ha contestato la debenza delle sanzioni. Nel corso del giudizio è intervenuto il giudicato che ha definitivamente classificato l'immobile nella categoria catastale E/3.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che il giudizio sulla rendita catastale è pregiudiziale rispetto a quello sull'ICI e che, una volta intervenuto il giudicato sul classamento, la rendita definitivamente accertata deve essere utilizzata retroattivamente per determinare la base imponibile. Poiché l'immobile è stato classificato in categoria E/3, rientrante tra i beni esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7 della legge n. 504/1992, l'imposta e le sanzioni non erano dovute. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria del processo

    Quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione di un'altra causa avente carattere pregiudiziale, il giudizio dipendente deve essere sospeso fino alla formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione del processo tributario nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è stato richiamato in relazione al rapporto di pregiudizialità tra classamento catastale e accertamento ICI.

  • Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    La base imponibile dell'ICI per gli immobili iscritti in catasto deve essere determinata sulla base della rendita catastale. La rendita definitivamente accertata in giudizio costituisce l'unico dato valido ed efficace, con effetti retroattivi dal momento della sua attribuzione.

  • Art. 7 della legge n. 504/1992

    Prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili classificati nella categoria catastale E/3, relativa a costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

Massime di principio

  • Quando la rendita o la categoria catastale di un immobile è contestata in un giudizio separato, tale controversia è normalmente pregiudiziale rispetto al giudizio sull'imposta calcolata sulla base di quella rendita; il giudizio tributario sull'imposta deve quindi essere sospeso fino alla definizione del classamento con giudicato.
  • Se durante il giudizio sull'imposta interviene una decisione definitiva sul classamento catastale, il giudice deve applicare la rendita risultante dal giudicato, anche per il periodo oggetto dell'accertamento, poiché gli effetti dell'accertamento retroagiscono al momento della domanda.
  • La classificazione catastale definitiva può determinare non solo una diversa base imponibile, ma anche l'esenzione totale dal tributo. Nel caso di immobili classificati E/3, l'ICI non è dovuta.
  • Quando l'imposta non è dovuta perché l'immobile è esente, vengono meno anche le sanzioni collegate all'omesso o insufficiente pagamento.
  • L'amministrazione comunale non può fondare stabilmente l'accertamento su una rendita catastale successivamente sostituita da una diversa rendita definitiva risultante da un giudicato.

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