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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 138 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava alla società, per il 2004, la deducibilità di un costo di 80.000 euro per asserita carenza di inerenza, la deducibilità ai fini IRAP di 703.632 euro per consulenze e l’omessa applicazione della ritenuta del 30% sui compensi corrisposti tramite una società statunitense. Secondo l’Ufficio, la società americana sarebbe stata un soggetto fittiziamente interposto tra la società italiana e alcuni amministratori, procuratori e consulenti, con finalità di sottrazione dei compensi alla tassazione italiana. L’Agenzia sosteneva inoltre che la comunicazione di una notizia di reato avesse prorogato i termini per l’accertamento dell’anno 2004. La società negava sia la decadenza dell’avviso sia l’interposizione fittizia, documentando l’esistenza della società statunitense e l’effettività delle prestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli relativi agli anni 2004 e 2006 e li ha rigettati, confermando le sentenze di primo grado favorevoli alla società. Per il 2004 ha ritenuto l’avviso notificato quando l’Amministrazione era già decaduta dal potere di accertamento, poiché non risultava inviata alcuna comunicazione di notizia di reato riferita a quell’annualità. Quanto alla contestazione sulle ritenute e all’anno 2006, ha confermato che l’Agenzia non aveva fornito prove o indizi sufficienti dell’inesistenza della società statunitense o della natura fittizia dei rapporti contrattuali. Gli avvisi di accertamento sono quindi rimasti annullati. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    La proroga dei termini di accertamento era stata giustificata dall’Ufficio con l’esistenza di una comunicazione di notizia di reato.

    Il raddoppio o l’estensione dei termini non può operare se non è dimostrata l’effettiva trasmissione della notizia di reato relativamente alla specifica annualità oggetto di accertamento. In assenza di tale presupposto, l’Amministrazione decade dal potere di accertare allo spirare del termine ordinario.

  • Art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    L’Ufficio richiamava la fattispecie dell’interposizione fittizia.

    L’imputazione dei redditi al soggetto effettivamente interposto o beneficiario richiede la prova concreta che il soggetto formalmente titolare del rapporto sia fittizio o meramente interposto. La semplice presenza di amministratori o consulenti collegati alle società non è sufficiente.

  • Art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1973

    Ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a soggetti non residenti.

    La ritenuta sui compensi di soggetti non residenti presuppone che sia provato che i compensi siano stati effettivamente corrisposti a tali soggetti nella loro qualità sostanziale. Non può essere applicata sulla base della sola ipotesi che una società estera sia fittiziamente interposta.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000

    Contestazione relativa all’utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti.

    La configurabilità del reato richiede elementi probatori concreti sull’inesistenza delle operazioni; nel caso esaminato la stessa attività investigativa non aveva ritenuto sostenibile tale ipotesi.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000

    Ipotesi di omessa dichiarazione.

    La verifica aveva ritenuto eventualmente sostenibile soltanto una distinta ipotesi di omessa dichiarazione riferita a redditi personali, non sufficiente a dimostrare l’interposizione fittizia della società statunitense nei rapporti oggetto degli avvisi.

Massime di principio

  • La proroga o il raddoppio dei termini di accertamento per una notizia di reato deve essere provato con riferimento alla specifica annualità e non può fondarsi su un richiamo generico a indagini penali.
  • Per qualificare una società estera come soggetto interposto o inesistente occorrono elementi oggettivi, concordanti e documentati; la mera coincidenza tra consulenti e organi societari non dimostra da sola la fittizietà.
  • Quando il contribuente produce contratti, fatture, documentazione sull’esistenza della società estera e descrizione delle prestazioni, l’Amministrazione deve fornire una prova concreta contraria e non limitarsi a presunzioni generiche o informazioni non verificate.
  • L’applicazione di una ritenuta alla fonte richiede la prova sia del percettore effettivo sia della natura del compenso; non è sufficiente ipotizzare che il soggetto formalmente fatturante sia un mero schermo.
  • La decadenza dell’Amministrazione dal termine di accertamento è una questione preliminare e assorbente: se l’avviso è tardivo, il giudice può annullarlo senza esaminare tutte le contestazioni sostanziali.

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