Sentenza del 06/07/2020 n. 13824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la ripresa a tassazione, in capo al socio, del 40% dei maggiori redditi accertati alla societa' (utili extracontabili) e aveva ammesso l'uso dei movimenti dei conti correnti come elementi probatori. Principalmente deduceva la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio del socio in presenza di un giudizio "pregiudicante" pendente relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa' partecipata; secondariamente censurava la falsa applicazione delle norme del TUIR (artt. 44 e 45 e richiamo all'art. 5 per la differenza tra societa' di persone e di capitali) e la ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che nei confronti dei soci di societa' di capitali l'accertamento societario non puo' automaticamente determinare il reddito del socio se non e' dimostrata la reale percezione delle somme distribuite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, trattandosi di societa' di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento sugli utili extracontabili della societa' e' presupposto logico-giuridico dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio e, pertanto, l'impugnazione dell'atto societario "pregiudicante" sospende il processo relativo al socio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Di conseguenza la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che dovra' anche decidere sulle spese; il secondo motivo e' stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Regola la sospensione del processo quando e' pendente un giudizio pregiudicante; applicata dal giudice di legittimita' per sospendere il processo tributario relativo al socio finche' non sia definitivo il giudizio sull'accertamento societario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
Stabilisce il richiamo generale del processo tributario alle norme del codice di procedura civile quando compatibili; la Corte lo invoca per applicare l'art. 295 c.p.c. ai rapporti tra giudizi tributari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Regola la sospensione del processo tributario nei rapporti esterni; la Corte distingue tra sospensione prevista dall'art. 39 (rapporti esterni) e l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. per i rapporti tra processi tributari.
TUIR (D.P.R. 917/1986) artt. 44 e 45
Richiamati dal ricorrente per sostenere che nei soci di societa' di capitali i redditi di capitale concorrono in capo al socio solo quando effettivamente percepiti; la Corte pero' precisa che, nelle societa' di capitali a ristretta base, l'accertamento societario puo' essere presupposto per l'accertamento presuntivo nei confronti del socio.
TUIR art. 5
Richiamato per distinguere il principio di trasparenza applicabile alle societa' di persone rispetto alle societa' di capitali; utile al contrasto su quando l'accertamento societario impatta automaticamente sui soci.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova richiamata dal ricorrente; la decisione evidenzia pero' che la sussistenza della condizione sospensiva (impugnazione dell'atto societario) grava sul soggetto che la invoca.
Massime di principio
- Quando e' pendente un giudizio che impugna un avviso di accertamento emesso alla societa' e da cui derivano rettifiche anche nei confronti dei soci, il giudizio sul socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio societario, se quest'ultimo e' pregiudiziale.
- Nelle societa' di capitali a ristretta base sociale l'accertamento sugli utili extracontabili della societa' puo' costituire presupposto logico-giuridico per l'accertamento presuntivo del reddito del socio, rendendo rilevante la pendenza o la definitività dell'atto societario.
- La distinzione tra societa' di persone e societa' di capitali e' fondamentale: nei primi la trasparenza fiscale e' diretta; nei secondi la tassazione del socio richiede normalmente la percezione effettiva, salvo che, nel caso di ristretta base sociale, ricorrano presunzioni sulla distribuzione.
- Il contribuente che invoca la sospensione del processo per la pendenza del giudizio pregiudicante deve allegare e, se richiesto, provare l'esistenza del giudizio pregiudicante e la sua rilevanza ai fini della decisione.
- In contenziosi tributari collegati tra societa' e soci e' opportuno chiedere espressamente la sospensione del procedimento e segnalare l'esistenza di giudizi pendenti sulla stessa annualita' per evitare decisioni incise da vizi di pregiudizialita'.
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