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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggior IRES, IRAP e IVA, contestando alla società contribuente la deducibilità di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. Secondo l'Ufficio, le fatture sarebbero state riferite a operazioni inesistenti o comunque fittizie: subito dopo l'accredito delle somme, gli esponenti dell'associazione avrebbero prelevato il denaro in contanti, circostanza ritenuta indice di restituzione delle somme; inoltre le spese sarebbero state antieconomiche e non inerenti, anche per il modesto pubblico raggiunto e la tipologia dell'attività svolta. La CTR aveva però confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che qualifica come spese di pubblicità, entro il limite annuale di 200.000 euro, le sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, lamentando che il giudice regionale non avesse esaminato la specifica contestazione circa l'inesistenza delle operazioni. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sulla determinazione del reddito e dell'IVA e delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che il rispetto del plafond di legge non esonerasse il contribuente dalla prova dell'effettività dell'operazione e delle ulteriori condizioni per la deduzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e controllabile, avendo esplicitato le ragioni del rigetto dell'appello. Sul secondo, ha ribadito che le spese di sponsorizzazione rese a favore di una compagine sportiva dilettantistica, entro il limite di 200.000 euro annui, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria ai sensi dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, purché sia accertata l'effettiva esistenza del rapporto di sponsorizzazione e lo svolgimento di una reale attività promozionale. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che un contratto di sponsorizzazione era intercorso, che il logo della società era esposto su abbigliamento, borse e striscione, e che l'Ufficio non aveva fornito elementi specifici idonei a dimostrare la radicale inesistenza dell'operazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando l'Agenzia delle entrate alle spese di lite; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la soccombenza riguardava un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    limite di € 200.000,00 annui

    le spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite indicato, sono trattate come spese di pubblicità e sono assistite da presunzione legale assoluta, nei presupposti accertati dalla giurisprudenza richiamata.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    sono invocati come parametri del vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma la Corte esclude che vi sia motivazione apparente o omessa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata a sostegno del motivo di nullità, non ritenuta violata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    vizio processuale dedotto per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente, escluso dalla Corte.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata per contestare la rettifica del reddito e l'uso di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata in tema di rettifica dell'IVA sulla base di operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'effettività delle operazioni e sui presupposti della deduzione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati a sostegno dell'uso di presunzioni semplici per dimostrare l'inesistenza delle operazioni; la Corte ritiene non decisivi gli elementi valorizzati dall'Ufficio.

  • art. 4 d.P.R. n. 444 del 1997

    richiamato dall'Ufficio nel quadro delle norme fiscali sulle spese e sulla prova, senza esito favorevole al ricorrente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

    la Corte esclude la sua applicazione alla soccombenza dell'Agenzia delle entrate perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente o di omessa motivazione ricorre solo quando la sentenza non renda percepibili gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, oppure presenti carenze tali da scendere sotto il minimo costituzionale del contenuto motivazionale.
  • Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando rientrano nel limite quantitativo previsto dalla legge e siano effettivamente riferibili a un rapporto di sponsorizzazione reale, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con esclusione della qualificazione come spese di rappresentanza.
  • Ai fini del riconoscimento della deduzione non è sufficiente il solo superamento o rispetto del plafond legale: è comunque necessario accertare l'effettiva esistenza del contratto di sponsorizzazione e la concreta attività promozionale svolta.
  • Elementi come antieconomicità della spesa o asserita non inerenza non sono, da soli, idonei a far ritenere inesistente un contratto di sponsorizzazione quando l'attività pubblicitaria risulti concretamente documentata.
  • La contestazione dell'inesistenza dell'operazione richiede elementi specifici e non meramente generici; indizi deboli o non dimostrati non sono sufficienti a superare l'accertamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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