Ordinanza n. 691/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale UVI n. -OMISSIS- con il quale verrà interrotto alla data del 15/2/2026 senza concrete alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n. -OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all’anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. 483 del 21/09/2012 nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all’anno con rapporto 1:1; 3)Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI che dispone l’interruzione, dal 15 febbraio 2026, del PTRI con budget di salute, nonché gli atti presupposti che prevedono una durata massima di due anni più uno per tali progetti
Esito
Favorevole al ricorrente (tutore di disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale dell’Unità di valutazione integrata con cui sarebbe stata interrotta, senza concrete alternative, la prosecuzione del PTRI con budget di salute in favore della persona disabile assistita. Sono stati inoltre contestati, nella parte ritenuta lesiva, il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario e la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 483 del 21 settembre 2012, in quanto avrebbero previsto indiscriminatamente una durata massima di due anni più uno anche per persone affette da patologie cronico-degenerative, non autosufficienti a vita e bisognose di assistenza continuativa h24 per 365 giorni l’anno con rapporto assistenziale 1:1. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l’inadeguatezza della soluzione alternativa prospettata dall’amministrazione, osservando che la mera individuazione di un centro di presa in carico non definiva i giorni e gli orari di frequenza né i costi e la relativa ripartizione tra utente e Comune. L’ASL ha sostenuto che l’UVI aveva individuato come setting appropriato un centro polifunzionale a gestione sociale per persone con disabilità e che le alternative erano state rifiutate dalla parte ricorrente.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che le questioni di rito e di merito richiedessero l’approfondimento proprio del giudizio di merito, ma ha comunque disposto la tutela interinale in considerazione delle condizioni della persona disabile e della necessità di bilanciare gli interessi contrapposti. Ha quindi sospeso il verbale UVI impugnato, consentendo la prosecuzione del trattamento precedentemente somministrato dall’ASL nelle more della definizione del giudizio. Il giudice ha rilevato che l’UVI aveva individuato un centro polifunzionale a gestione sociale quale setting assistenziale appropriato e che, secondo l’ASL, le alternative erano state rifiutate; tuttavia, ha evidenziato la necessità di definire concretamente modalità di frequenza, giorni, orari, costi e ripartizione degli oneri. Ha pertanto invitato tutte le amministrazioni intimate, comprese quelle non costituite, e la parte ricorrente ad adoperarsi fattivamente, secondo i principi di collaborazione e buona fede, per attivare nelle more del merito tutti gli strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall’ordinamento per soggetti maggiorenni in condizioni analoghe. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e di buona fede
Impone all’amministrazione e ai soggetti coinvolti di cooperare lealmente per individuare e attivare, nelle more del giudizio, strumenti assistenziali concreti e adeguati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l’oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Integra la disciplina nazionale di tutela dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell’oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- In presenza di condizioni di particolare fragilità e disabilità, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale che consenta la prosecuzione del trattamento assistenziale già in corso, quando l’interruzione determinerebbe un pregiudizio non adeguatamente compensato da alternative solo astrattamente individuate.
- L’individuazione di una struttura alternativa di presa in carico non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’adeguatezza della soluzione assistenziale: devono essere concretamente definite almeno le modalità di frequenza, i giorni, gli orari, i costi e la ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati.
- Nella gestione di percorsi sanitari e socio-assistenziali complessi, amministrazioni e privati devono cooperare secondo buona fede e leale collaborazione per individuare e rendere effettivamente operativi gli strumenti di presa in carico previsti dall’ordinamento.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi deve tenere conto in modo specifico delle condizioni individuali della persona disabile e della continuità del percorso assistenziale, anche quando la legittimità degli atti impugnati richieda ancora un approfondimento nel merito.
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