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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, o mancato riconoscimento, del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità del beneficio anche agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio è stato definito in forma semplificata, in ragione della giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali rilevanti per il calcolo dell'indennità di buonuscita; il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma attiene alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, operata dal Codice dell'ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e la soluzione è fondata su orientamento giurisprudenziale consolidato.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente norma non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della disciplina originaria; pertanto non può essere reintrodotta una limitazione del beneficio non più vigente.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio economico, ma disciplina esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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