Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48897/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato per non potersi computare la recidiva, ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche; 2) omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta di beneficio della sospensione condizionale della pena; 3) contestazione della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale in assenza di concreto danno ai creditori; 4) violazione della legge processuale per la tardiva notificazione delle conclusioni del pubblico ministero (trasmesse al difensore solo il 18/01/2021, cioè lo stesso giorno della decisione), con conseguente impossibilità per la difesa di controreplicare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al quarto motivo, che è stato considerato assorbente. Ha rilevato una nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dalla violazione delle disposizioni sul diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, c.p.p.), in quanto le conclusioni del Procuratore generale sono state notificate al difensore il giorno della decisione, ponendo il difensore nell'impossibilità di controdedurre nel contraddittorio cartolare. La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. I restanti motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, legge n. 176 del 2020

    «Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto...»

    Introduce il procedimento di "contraddittorio cartolare" in appello durante l'emergenza, con termini precisi per la trasmissione delle conclusioni del P.G. e per la presentazione delle repliche difensive; la finalità è garantire il contraddittorio in forma scritta, fermo il diritto di richiedere discussione orale.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 (richiamato)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta in sede di appello; la giurisprudenza ha precisato che il mancato rispetto dei termini non è sempre causa di nullità, salvo che abbia impedito concretamente la possibilità di concludere.

  • art. 178, lett. c, codice di procedura penale

    La violazione delle norme relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato integra una nullità di ordine generale; nella fattispecie la Corte l'ha qualificata come nullità a regime intermedio, idonea ad annullare la decisione quando abbia effettivamente precluso il diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Fondamento costituzionale del contraddittorio argomentativo: il diritto di "dire e contraddire" richiede un confronto effettivo tra argomentazioni e controdeduzioni; il procedimento cartolare non può svuotare tale presidio.

  • art. 599 e art. 602, codice di procedura penale

    Richiamati come modello delle forme ordinarie del giudizio di appello (udienza camerale partecipata e udienza pubblica), in contrasto con la trattazione scritta che sacrifica l'oralità e/o la pubblicità, sostituendole con lo scambio di atti scritti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 e altre)

    Giurisprudenza della Cassazione ha indicato che la trasmissione tardiva delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente nullità: occorre verificare se la tardiva comunicazione abbia effettivamente impedito la possibilità di presentare le conclusioni difensive; solo in tal caso sussiste la nullità.

Massime di principio

  • Il "contraddittorio cartolare" in appello è legittimo ma soggetto a termini rigidi: le conclusioni del P.G. devono essere trasmesse con congruo anticipo (10 giorni previsti) e i difensori devono avere il termine per presentare repliche (5 giorni).
  • La tardiva notificazione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare che la difesa sia stata effettivamente privata della possibilità di concludere; se ciò avviene (es. notifica lo stesso giorno della decisione) la nullità è rilevante ed è causa di annullamento con rinvio.
  • La nullità derivante dalla violazione delle garanzie di intervento/assistenza dell'imputato può essere qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, lett. c c.p.p.) e può essere dedotta in cassazione, purché tempestivamente eccepita.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe conservare e produrre le ricevute telematiche (PEC) e tempestivamente eccepire la violazione nei gradi successivi; ove possibile, chiedere la discussione orale entro i termini previsti come strumento di tutela.
  • Se la comunicazione tardiva è avvenuta ma la difesa ha comunque avuto effettiva possibilità di concludere (es. i tempi residui hanno consentito la presentazione di memorie), la censura potrebbe non essere accolta: è quindi cruciale documentare l'impossibilità concreta di controreplica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.