Ordinanza n. 12828/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 5 agosto 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 22 luglio 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 22 luglio 2022. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il 17 giugno 2026 documentazione relativa al procedimento, a ridosso dell'udienza pubblica del 24 giugno 2026. La ricorrente ne ha chiesto lo stralcio, deducendone la tardività rispetto al termine di quaranta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, limitandosi alla questione processuale relativa alla produzione documentale tardiva e alla necessità di assicurare il contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha disposto lo stralcio della documentazione. Ha ritenuto che essa fosse comunque acquisibile d'ufficio ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., in quanto utile ai fini della decisione, e che la sua produzione costituisse un preciso dovere dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 46 c.p.a. Tuttavia, per consentire alla ricorrente di esaminare la documentazione e tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio, il Collegio ha rinviato la discussione della causa alla pubblica udienza del 23 settembre 2026. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sulla legittimità del decreto di diniego della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Individua la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza di discussione
È richiamato quale termine per il deposito degli atti e dei documenti in vista dell'udienza; la ricorrente ne ha dedotto la violazione per il deposito tardivo.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione; sulla base di tale potere la documentazione è stata ritenuta comunque acquisibile.
art. 46 c.p.a.
È interpretato come fonte del dovere dell'Amministrazione resistente di produrre la documentazione relativa al procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La documentazione relativa al procedimento amministrativo, se utile ai fini della decisione, può essere acquisita d'ufficio dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., anche quando sia stata depositata dall'Amministrazione oltre il termine processuale previsto per le produzioni documentali.
- Il deposito della documentazione relativa al procedimento costituisce uno specifico dovere dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 46 c.p.a.; la tardività della produzione non comporta necessariamente lo stralcio quando il giudice ritenga la documentazione acquisibile d'ufficio.
- Quando la documentazione tardivamente depositata debba essere considerata ai fini della decisione, il giudice deve assicurare alla controparte un termine effettivo per esaminarla e prendere posizione, rinviando la discussione ove necessario per tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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