Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1608/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, o mancato riconoscimento, dei sei scatti stipendiali ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante riconoscimento dei sei scatti del 2,50 per cento previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità della disposizione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, anche in forza dell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare. Nel giudizio è stata inoltre esaminata la questione, prospettata dall'ente previdenziale, della natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto correttamente instaurata la controversia nei confronti dell'INPS, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei aumenti periodici, incide soltanto sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine servizio delle forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno non è stato ritenuto decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non impedisce il collocamento a domanda né determina la perdita del beneficio, in assenza di una previsione chiara in tal senso. Il Collegio ha escluso profili di illegittimità costituzionale, ritenendo coerente l'interpretazione estensiva con la ratio di omogeneizzazione del trattamento retributivo tra le forze di polizia e con gli artt. 3, 36 e 81 Cost. Ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e ha condannato l'INPS alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    La disciplina dei sei aumenti periodici prevista dalla norma opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativo ai sei scatti dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2 l. 29 dicembre 1990, n. 232

    Individua il collocamento a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile, fattispecie alla quale il giudice ha ricondotto il diritto al beneficio.

  • art. 36 Cost.

    La natura retributiva, quale retribuzione differita, dell'indennità di buonuscita impone una commisurazione proporzionata all'ultima retribuzione.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza sostiene l'interpretazione ampia della nozione di forza di polizia, evitando un trattamento ingiustificatamente restrittivo per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Il principio di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la normativa vigente in modo coerente con il quadro ordinamentale; nel caso esaminato, la copertura era prevista dall'art. 1 del d.l. n. 387/1987.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rilevante anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conserva, per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio; non introduce una disciplina limitativa rispetto al regime generale delle forze di polizia.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non esclude né modifica il riconoscimento dei sei scatti dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: opera come onere connesso alla decorrenza del collocamento a riposo e il suo mancato rispetto non comporta, in assenza di una previsione chiara, la perdita del beneficio dei sei scatti.
  • La controversia relativa alla corresponsione e alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale competente, quale soggetto obbligato al pagamento della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.