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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27221/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patania ha dichiarato la ricusazione della dott.ssa Saullo perché in un precedente processo (n. 3682/2013) la stessa magistrata, presiedendo il Collegio che emise la sentenza n. 998/2020, avrebbe già espresso valutazioni sul ruolo di Patania come esponente di spicco del clan Patania, valutazioni che il ricorrente ritiene costituire un giudizio di merito sul reato di associazione mafiosa ora contestato nel procedimento n. 3680/2013. La Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato la ricusazione ritenendo che la precedente pronuncia non fosse entrata nel merito dell'associazione ma si fosse limitata a richiamare fatti e precedenti pronunce ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 (conv. in l. n. 203/1991).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello di Catanzaro e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla stessa Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente motivato perché la frase contenuta nella sentenza n. 998/2020 non debba essere considerata una valutazione di merito sul reato associativo contestato nel processo successivo, e ha richiamato la necessità che la Corte di appello espliciti con riferimento al contenuto dell'imputazione perché quella espressione non costituisca pregiudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Fondamento del ricorso per cassazione utilizzato per censurare il vizio nell'ordinanza di rigetto della ricusazione

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Norma generale sulla dichiarazione di ricusazione del giudice; richiamata dal ricorrente nell'impugnazione

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 37, comma 1, lett. b)

    Prevede la ricusazione del giudice che abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito richieda un'analisi puntuale per stabilire l'eventuale incompatibilità

  • sentenza Corte Costituzionale n. 283 del 14 luglio 2000

    sent. Corte Cost. n. 283/2000

    Riferimento giurisprudenziale che ha valorizzato l'applicazione dell'art. 37 lett. b) quale parametro per la ricusazione quando vi sia stata una precedente valutazione di merito sullo stesso fatto

  • art. 7, decreto-legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991

    art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. in l. n. 203/1991

    Riferimento all'aggravante applicata nel processo per usura; la Corte d'appello aveva motivato la precedente sentenza anche alla luce del riconoscimento di tale aggravante, ma la Cassazione ha rilevato che occorreva verificare se il richiamo nella precedente sentenza costituisse o meno una valutazione di merito sull'associazione mafiosa

Massime di principio

  • La ricusazione è fondata se il giudice ha già espresso, in un altro procedimento, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto; va sempre verificata la coincidenza di "stesso fatto" e "medesimo oggetto" tra le imputazioni
  • Quando si rigetta una ricusazione, il provvedimento deve motivare con precisione perché la precedente espressione non costituisca un giudizio di merito sullimputazione attuale; mere formule generiche non sono sufficienti
  • Se la precedente pronuncia si limita a richiamare fatti o pronunce passate senza esprimere valutazioni sulla responsabilità personale, potrebbe non sussistere l'incompatibilità, ma tale conclusione deve risultare da un'analisi testuale della pronuncia precedente
  • La difesa che eccepisce la ricusazione dovrebbe indicare i passaggi testuali della pronuncia precedente ritenuti manifestazione di giudizio e collegarli dettagliatamente all'imputazione pendente
  • In caso di mancata o insufficiente motivazione del rigetto della ricusazione da parte del giudice di merito, la Corte di cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto
  • Il giudice che riceve il rinvio resta libero di decidere nuovamente sulla ricusazione, ma deve farlo evitando il vizio di motivazione indicato dalla Cassazione e, se riterrà infondata la ricusazione, motivare esplicitamente le ragioni

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