Cassazione Penale, Sentenza n. 22990/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (entrata in vigore il 30/12/2022), il delitto di furto era divenuto perseguibile a querela della persona offesa salvo alcune eccezioni; l'art. 85 del d.lgs. aveva fissato la decorrenza del termine per la proposizione della querela dalla data di entrata in vigore della riforma. Nel caso di specie la persona offesa non aveva presentato querela nel termine previsto e, nondimeno, il pubblico ministero, all'udienza del 27/10/2023, aveva contestato un'aggravante (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) che, se accertata, rendeva il reato procedibile d'ufficio. L'imputato deduceva che tale contestazione suppletiva era tardiva e inefficace e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela; in subordine aveva eccepito vizi procedurali legati all'applicazione del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (26 marzo 2026), ha affermato che, quando sia decorso il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata proposta la querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne consegue che la contestazione suppletiva dell'aggravante (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) effettuata dal pubblico ministero in udienza è priva di efficacia e non può rendere il reato procedibile d'ufficio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con esclusione dell'aggravante e declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto della condizione di procedibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, art. 85)
Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il furto in generale procedibile a querela; l'art. 85 ha disposto che, per fatti anteriori all'entrata in vigore, il termine per la querela (tre mesi) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa aveva già conoscenza del fatto
art. 624 cod. pen., comma 3
Dopo la riforma, stabilisce la procedibilità a querela del furto salvo le eccezioni previste; la norma è centrale per la questione sulla condizione di procedibilità
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
Prevede l'aggravante per fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità; la sua contestazione può rendere il reato procedibile d'ufficio, ma solo se tempestiva ed efficace
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Fissa la decorrenza del termine per la proposizione della querela per i fatti anteriori all'entrata in vigore del decreto, rilevante per determinare la scadenza della condizione di procedibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Dispositivo che impone al giudice di rilevare immediatamente le cause di non procedibilità (es. mancanza di querela) e di pronunciare la relativa declaratoria
art. 517 cod. proc. pen.
Norma sul potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione; interpretata nel senso che non può essere utilizzata per superare la mancanza della condizione di procedibilità stabilita dalla legge
art. 124 cod. pen. (termine della querela)
Richiamato per il termine ordinario di tre mesi per la proposizione della querela, applicato in combinazione con l'art. 85 del d.lgs. n.150/2022
artt. 185 e 438 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione al rito abbreviato; però il vizio invocato è stato ritenuto assorbito dalla Corte
Massime di principio
- Se la riforma che modifica la procedibilità di un reato entra in vigore successivamente alla commissione del fatto, occorre verificare l'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 per stabilire quando decorre il termine per la querela: se la querela non viene proposta entro quel termine, l'azione penale è improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità.
- Il pubblico ministero non può, mediante una successiva contestazione suppletiva di un'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio, elidere la mancata proposizione della querela decorso il termine transitorio: tale modifica è inefficace e il giudice deve rilevare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In casi analoghi è essenziale calcolare con precisione la decorrenza del termine per la querela (per i fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma può decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto) e sollevare tempestivamente l'eccezione di improcedibilità quando manchi la querela.
- Rimangono operative le eccezioni alla procedibilità a querela previste dall'art. 624, comma 3 (es. persona offesa incapace, fatti sulle cose destinate a pubblico servizio) ma tali circostanze devono essere contestate e provate in modo tempestivo; non è possibile farle valere retroattivamente oltre i termini che la legge stabilisce per la querela.
- In sede difensiva, quando la riforma incide sulla procedibilità, è opportuno chiedere al giudice la declaratoria di improcedibilità ex officio e documentare l'assenza di querela nel termine previsto, anziché attendere sviluppi processuali che possano essere efficaci solo se tempestivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →