Cassazione Civile, Ordinanza n. 01835/2025 del 25/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite trae origine da una controversia tra vicini di fondo. I comproprietari di un immobile hanno agito in primo grado contro la proprietaria del fondo confinante chiedendo l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte di una sopraelevazione realizzata sul fondo vicino, con riduzione in pristino e abbattimento delle opere illegittime, nonché l'accertamento di immissioni di gas provenienti da un tubo di scarico posto sul muro di confine, con ordine di spostamento del tubo ad altezza regolamentare. La convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'arretramento del garage degli attori per violazione delle distanze dal confine, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accertato la violazione delle distanze da parte della convenuta per la sopraelevazione e l'irregolarità del tubo di scarico, ordinando la riduzione in pristino e lo spostamento del tubo, rigettando il resto; successivamente ha corretto la sentenza riconoscendo l'usucapione del diritto di mantenere il garage a distanza non regolamentare. In appello la convenuta ha censurato, tra l'altro, la tempestività della domanda di usucapione e la pretesa esistenza di un accordo derogatorio delle distanze fondato su missive tra le parti. La Corte d'appello ha respinto sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 183 e 702 bis e ter c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la 'reconventio reconventionis' proposta dagli attori con memoria successiva; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito valorizzato d'ufficio la carenza di legittimazione di uno dei mittenti delle lettere e per avere escluso l'esistenza di un consenso derogatorio; 3) violazione dell'art. 1326 c.c. per erronea interpretazione delle missive, che secondo la ricorrente avrebbero integrato un accordo per costruire in deroga alle distanze legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità, perché la relata di notifica della sentenza risultava depositata e comunque il ricorso era stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che la ricorrente aveva ricostruito in modo contraddittorio la scansione processuale della domanda riconvenzionale degli attori e non aveva fornito una diversa e puntuale ricostruzione degli atti. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché entrambi miravano in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione delle missive e una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di ermeneutica, non specificamente dedotti. La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove già acquisite. Ha confermato quindi la condanna della ricorrente alle spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dagli attori per la tutela delle distanze legali e delle immissioni.
art. 702 ter c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale relativo al rito sommario di cognizione e alla dedotta tardività della domanda riconvenzionale/reconventio reconventionis.
art. 183 c.p.c.
Usato per valutare la tempestività della domanda di usucapione proposta in risposta alla riconvenzionale e per escludere la tardività della domanda integrativa.
art. 287 c.p.c.
Richiamato per la correzione della sentenza di primo grado che aveva inserito l'accertamento dell'usucapione del diritto di mantenere il garage a distanza non regolamentare.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è stata esclusa: il vizio sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio; non quando apprezza diversamente le prove ritualmente dedotte.
art. 1326 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla formazione dell'accordo; la Corte ha però osservato che la censura investiva in realtà l'interpretazione del contenuto delle missive, riservata al giudice di merito.
artt. 873 e ss. c.c.
Richiamati come disciplina delle distanze legali tra costruzioni e dal confine, posta a base della domanda originaria e dell'accertamento di violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
art. 1362 ss. c.c.
Richiamati come canoni legali di ermeneutica contrattuale la cui violazione avrebbe potuto rendere censurabile l'interpretazione dell'accordo; la ricorrente non li aveva specificamente dedotti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci un error in procedendo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve riportare in ricorso gli elementi fattuali e processuali necessari a individuare con precisione il vizio, altrimenti la censura è inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione comparativa o il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- L'interpretazione di un atto negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella richiesta di una lettura alternativa del documento, salvo deduzione specifica della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Quando una parte deduce l'esistenza di un accordo derogatorio rispetto alle distanze legali, la censura deve confrontarsi con il contenuto letterale e con la provenienza dell'atto, essendo inammissibile in cassazione la mera prospettazione di una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito.
- La domanda proposta in risposta a una riconvenzionale può essere ritenuta tempestiva se formulata nella prima utile difesa processuale consentita dalla scansione del rito applicabile e dalla concreta evoluzione del processo; la valutazione dipende dalla corretta ricostruzione delle fasi processuali operate dal giudice di merito.
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