Cassazione Penale, Sentenza n. 1275/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Radwan era stato condannato in secondo grado per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Ha impugnato la sentenza articolando più motivi: modifica dell'imputazione durante il giudizio abbreviato (presunta violazione dell'art. 441 c.p.p.), illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p. (riqualificazione sfavorevole dell'aggravante comune ex art. 61 n.5), vizio di motivazione nella dichiarazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 c.p., rifiuto delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissione di responsabilità, e diniego dell'attenuante per tenue entità del danno (art. 62 n.4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardiva eccezione sulla modifica dell'imputazione in sede di abbreviato (preclusione per mancata tempestiva contestazione). Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis, ritenendo che non sussistessero elementi per considerare il luogo come rientrante nella disciplina che giustifica l'inasprimento (nessuna prova che si trattasse di "privata dimora" o di luogo tale da ostacolare la difesa), ed ha escluso tale aggravante. La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'aggravante e ha rimesso ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova la determinazione della pena in base al quadro penalistico ridimensionato. Tutti gli altri motivi (recidiva, diniego delle attenuanti generiche e della tenue entità) sono stati respinti come infondati o inammissibili.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
richiamata per indicare la forma procedurale seguita (modalità di celebrazione/forma del processo), senza incidenza sul merito della decisione
art. 441, comma 1, cod. proc. pen.
divieto di contestazione suppletiva che modifica l'imputazione nel giudizio abbreviato non condizionato; la sua violazione determina una nullità di regime intermedio che può essere sanata se non tempestivamente eccepita
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
norma sulla sanabilità della nullità processuale di natura intermedia: la nullità derivante da contestazione suppletiva può essere sanata se non tempestivamente dedotta
art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen.
aggravante che opera quando il fatto è commesso in luoghi indicati dall'art. 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non risultavano gli elementi richiesti per la sua applicazione
art. 624 cod. pen.
norma sul furto (richiamata in relazione ai luoghi previsti dalla normativa sulle aggravanti); utilizzata per delimitare l'ambito dei luoghi rilevanti
art. 624-bis cod. pen.
definizione giuridica dei 'luoghi di privata dimora' rilevanti ai fini delle aggravanti; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) chiarisce che rientrano solo i luoghi in cui si svolgono abitualmente atti di vita privata e non aperti al pubblico
art. 61, n. 5 cod. pen.
più lieve aggravante comune richiamata nella ricostruzione dell'imputazione e oggetto di riqualificazione contestata
art. 99, comma 4 cod. pen.
recidiva reiterata: richiede motivazione specifica sul carattere di significativa prosecuzione del processo delinquenziale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte territoriale alla luce dei precedenti
art. 62, n. 4 cod. pen.
attenuante per il danno di speciale tenuità: la Corte ha confermato il rigetto perché non sono emersi elementi per considerare il valore dei beni sottratti di modesto valore
art. 62-bis cod. pen.
richiamata in relazione all'esame delle circostanze attenuanti generiche e alla loro negazione; la Corte territoriale ha motivato il diniego sulla base dei precedenti e del comportamento successivo
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato non condizionato, la contestazione suppletiva che modifica l'imputazione può determinare una nullità sanabile: se l'imputato e il difensore non eccepiscono tempestivamente, la questione si considera preclusa in sede di impugnazione successiva.
- L'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis richiede elementi specifici relativi al luogo (es. privata dimora o luogo che ostacola la difesa): il solo orario notturno o la chiusura al pubblico non sono sufficienti a farla operare.
- La nozione di 'privata dimora' ai fini dell'aggravante è circoscritta ai luoghi in cui si svolgono atti di vita privata in modo non occasionale e non aperti al pubblico; luoghi di attività commerciale o bar, anche chiusi, possono non rientrare in tale nozione.
- Per l'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente una motivazione, anche sintetica, che dimostri come il nuovo reato costituisca una prosecuzione significativa di una precedente condotta delinquenziale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti (generiche o per tenue entità) richiede una valutazione concreta del valore del bene sottratto, del comportamento post-fatto e dei precedenti; l'assenza di elementi favorevoli alla concessione giustifica il rigetto.
- Se la Cassazione esclude un'aggravante che incide sul trattamento sanzionatorio, può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e rinviare il giudizio di determinazione della pena alla Corte territoriale (o ad altra sezione) per la valutazione discrezionale aggiornata.
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