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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento dell’Ordinanza n. -OMISSIS- del 28 Maggio 2021 del Responsabile del Settore Edilizia del Comune di Cefalù, Arch. -OMISSIS-, notificata a mani in data 03 Giugno 2021, con la quale il Comune di Cefalù ha ingiunto ai ricorrenti “la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di tutte quelle opere edili (chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia, magazzino), dettagliatamente descritte nella relazione di accertamento tecnico ... ai punti A), B), e C), ...,, realizzate nell'appartamento distinto al Catasto Fabbricati di Cefalù nel foglio di mappa n° -OMISSIS- particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS- (Cat. A/4 di 4,5 vani, superficie catastale mq. 78 escluse aree scoperte), perché le stesse opere sono state poste in essere in assenza dei preventivi provvedimenti autorizzativi previsti per legge (Permesso di Costruire, parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e Ufficio del Genio Civile di Palermo) entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica …, con espresso avviso che non ottemperando … si procederà secondo le vigenti norme in materia di edilizio-urbanistica …”

Giustizia amministrativa202101306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa alla chiusura di una loggia, alla realizzazione di una veranda e alla costruzione di un magazzino

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di tre opere edilizie: (A) la chiusura in muratura di una preesistente loggia, con realizzazione di un servizio igienico; (B) la chiusura della loggia prospiciente la strada mediante strutture precarie in alluminio e vetro; (C) la realizzazione di un magazzino in aderenza al fabbricato, mediante base in conglomerato cementizio, struttura metallica, pareti in alluminio e pannelli e copertura metallica. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio dopo il sopralluogo. Il secondo motivo riguardava le opere B e C: i ricorrenti ne contestavano la realizzazione e sostenevano comunque che fossero state eseguite anteriormente al 1° settembre 1967, quindi non soggette a sanatoria o comunque potenzialmente sanabili. Il terzo motivo deduceva erroneità dei presupposti, sostenendo che il servizio igienico fosse una violazione edilizia facilmente sanabile. Il quarto motivo lamentava carenza dell'interesse pubblico attuale alla demolizione in ragione del tempo trascorso. Nel corso del giudizio, l'opera A è stata demolita spontaneamente; per le opere B e C i ricorrenti hanno mantenuto le domande, riferendo anche di trattative per l'acquisto dell'area.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'opera A, poiché la ricorrente aveva demolito la parete in muratura della loggia nel febbraio 2025. Quanto all'opera B, il ricorso è stato accolto: la documentazione prodotta, comprendente una perizia giurata e una missiva dell'ex GESCAL del 1966, insieme alle caratteristiche degli infissi, ha dimostrato secondo un criterio probabilistico che la veranda era stata realizzata anteriormente al 1967. La mancata contestazione concreta del Comune, che si era limitato a richiamare l'onere della prova, ha consentito di valorizzare gli elementi gravi, precisi e concordanti e il principio di non contestazione specifica. La realizzazione ante 1967 rendeva l'opera potenzialmente sanabile e imponeva un'istruttoria e una motivazione adeguate, risultate invece carenti; il primo motivo formale è stato assorbito. Quanto all'opera C, il ricorso è stato respinto: il magazzino, di circa 10 mq e 27 mc, era stato realizzato su terreno del Demanio regionale, era collegato all'appartamento anche mediante la trasformazione abusiva di una finestra in porta e comportava una modifica del prospetto; non sussistevano quindi i presupposti per la sanabilità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita per l'opera B, dopo l'accoglimento del motivo sostanziale, e non è stata esaminata nel merito.

  • art. 64 c.p.a.

    Il Collegio ha valorizzato, ai fini della prova dell'anteriorità dell'opera, il criterio probabilistico e la mancata contestazione specifica dei fatti, in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti e di una controdeduzione amministrativa non concreta.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non ricorrevano i casi eccezionali che consentono il rinvio dell'udienza; la mancata dimostrazione dell'impossibilità assoluta di stabilire un collegamento internet non costituiva ragione sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento europeo sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia edilizia, la prova dell'epoca di realizzazione di un'opera può essere raggiunta mediante un criterio probabilistico quando siano prodotti elementi gravi, precisi, concordanti, razionali e verosimili, soprattutto se l'amministrazione non li contesta specificamente con argomentazioni concrete.
  • La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione, valutata insieme alla documentazione e agli altri elementi probatori, può concorrere a dimostrare un fatto decisivo nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • Quando l'anteriorità dell'opera rispetto al 1° settembre 1967 la renda potenzialmente sanabile, l'ordinanza di demolizione deve essere preceduta da un'istruttoria adeguata sulla sanabilità e deve esplicitare una motivazione coerente; in mancanza, il provvedimento è viziato per carenza di istruttoria e motivazione.
  • La realizzazione di un manufatto su terreno demaniale, accompagnata da ulteriori trasformazioni edilizie e del prospetto dell'edificio, esclude la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell'opera e legittima il rigetto delle censure dirette a conservarla.
  • Se, nel corso del giudizio, l'opera abusiva oggetto dell'ordinanza di demolizione viene spontaneamente rimossa, viene meno l'interesse alla decisione su quella parte e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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