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Sentenza

Sentenza n. 2853/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento degli atti con i quali ha calcolato al ricorrente il trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202401866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti di liquidazione del trattamento di fine servizio senza il ricalcolo comprendente i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti con cui l'INPS aveva calcolato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali e l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di essere ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e prestato 35 anni di servizio, quindi in possesso dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione. Ha escluso la decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non produca effetti decadenziali. Ha invece accolto l'eccezione di prescrizione: il termine per la riliquidazione del TFS decorre, secondo l'orientamento condiviso dal Collegio, dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Tuttavia, una volta sollevata l'eccezione, gravava sul ricorrente l'onere di provare fatti impeditivi o interruttivi, inclusa una data successiva di decorrenza, quale la ricezione del prospetto di liquidazione, la corresponsione dell'ultima rata o l'esistenza di atti stragiudiziali interruttivi. Il ricorrente si è limitato ad allegazioni non provate. Applicando il principio dispositivo e l'art. 64, comma 1, c.p.a., il giudice ha utilizzato le sole date certe risultanti dagli atti, rilevando che il ricorrente era cessato dal servizio nel maggio 2012 e aveva notificato il ricorso soltanto il 16 aprile 2024. In assenza di prova di un dies a quo successivo o di atti interruttivi, il diritto è stato ritenuto estinto per prescrizione. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    Il comma 2 attribuisce il beneficio anche al personale collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non è previsto a pena di decadenza.

  • art. 21 l. 232/1990

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa di inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio, senza esame nel merito per l'intervenuta prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    L'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale è considerato atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Le parti devono fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità.

    La parte che invoca fatti impeditivi o interruttivi della prescrizione deve provarli quando gli elementi sono nella sua disponibilità; il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza probatoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, che può valere come atto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 c.c., ferma la verifica di eventuali fatti successivi rilevanti.
  • Una volta eccepita la prescrizione, il creditore deve allegare e provare i fatti idonei a impedirne o interromperne il decorso, compresa una diversa e successiva decorrenza del termine, la data dell'ultima rata o l'esistenza di atti stragiudiziali interruttivi; mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo e l'art. 64, comma 1, c.p.a. impediscono al giudice di supplire d'ufficio alla mancata prova, da parte del creditore, di fatti impeditivi o interruttivi della prescrizione che rientrano nella sua disponibilità.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo del personale interessato ai sei scatti stipendiali non è stabilito a pena di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

Testo integrale

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