Cassazione Penale, Sentenza n. 27661/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito complessivamente 224 giorni di privazione della libertà personale, prima in custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica. La misura cautelare era stata applicata per la presunta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e per due episodi di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Successivamente, all'esito del giudizio abbreviato, l'interessato era stato assolto da entrambi i capi con formula piena. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda di riparazione per due ragioni: da un lato, il periodo cautelare si era sovrapposto all'espiazione di una pena definitiva residua, eseguita in diverse forme (carcere, affidamento in prova terapeutico poi revocato, detenzione domiciliare); dall'altro, aveva ritenuto che la misura cautelare fosse stata determinata anche da colpa grave dell'istante, per avere effettuato acquisti di cocaina con modalità e circostanze interpretate come indice di spaccio. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che l'affidamento in prova terapeutico era stato revocato solo per effetto della sopravvenuta custodia cautelare, dunque per fatto incolpevole, e che tale situazione non poteva essere equiparata a un 'altro titolo' ostativo alla riparazione; 2) violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando la configurabilità della colpa grave, poiché i due acquisti sarebbero stati per uso personale, di modesta entità, e comunque l'assoluzione avrebbe escluso sia lo spaccio sia la partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che ai fini dell'art. 314, comma 4, c.p.p. rileva l'esistenza di un altro titolo legittimo e definitivo che sorregga la privazione della libertà, senza che assuma rilievo la forma concreta di esecuzione della pena o della misura alternativa; pertanto, la sovrapposizione temporale tra custodia cautelare e espiazione della residua pena definitiva esclude il diritto alla riparazione. Ha poi osservato che la manifesta infondatezza del primo motivo rendeva superfluo l'esame del secondo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per la parte di custodia cautelare computata ai fini della pena ovvero per il periodo in cui la privazione della libertà sia stata sofferta anche in forza di altro titolo; rileva il titolo legittimo concorrente e non la concreta modalità esecutiva.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizi processuali e di motivazione.
art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice relativa alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
art. 81, secondo comma, c.p.
È richiamato per la contestazione di più episodi in continuazione.
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma relativa all'affidamento in prova terapeutico richiamata dal ricorrente.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'esistenza di un altro titolo definitivo e legittimo che sorregga, anche solo in parte e temporalmente, la privazione della libertà personale esclude il diritto all'indennizzo per il periodo di sovrapposizione.
- Ai fini dell'art. 314, comma 4, c.p.p., non è decisiva la forma concreta di espiazione della pena o della misura alternativa (carcere, arresti domiciliari, affidamento in prova, detenzione domiciliare): ciò che conta è il titolo giuridico concorrente che legittima la restrizione.
- Quando il titolo concorrente è definitivo, l'esclusione della riparazione opera a prescindere dal diverso grado di afflittività della modalità esecutiva adottata.
- Se il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la domanda è già preclusa da una causa ostativa oggettiva, diviene superfluo l'esame dei motivi successivi che investono profili ulteriori, come la colpa grave.
- La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione non può essere trasformata in una contestazione della detenzione espiata in esecuzione di pena, poiché l'istituto tutela solo la custodia cautelare non corrispondente a una condanna definitiva.
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