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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21598/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità penale di Mario Occhiuto per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme e finanziamenti infragruppo) e lo ha condannato anche per bancarotta fraudolenta impropria fiscale (capo 5). Il ricorrente ha sollevato dieci motivi di ricorso: contestazione della motivazione sull'insolvenza personale e sull'applicazione della disciplina del gruppo societario; mancanza di prova dei vantaggi compensativi ex ante; travisamento delle dichiarazioni testimoniali; contestazione della rettifica contabile relativa a prelievi dalla cassa; richiesta di acquisizione di consulenza/perizia tecnico-contabile; e richiesta della rinnovazione dell'istruttoria per il capo 5) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi impugnatori, ritenendo fondata la valutazione della Corte territoriale sulla natura distrattiva dei finanziamenti e dei prelievi contestati (capi 1, 2 e 4), alla luce della prevedibile incapacità di restituzione dell'imputato per gli ingenti debiti tributari. Ha confermato che l'applicazione della disciplina del "gruppo" non esclude la natura distrattiva se, ex ante, non risultano vantaggi compensativi. Ha inoltre ritenuto non censurabile il rigetto delle richieste perizia/rinnovazione quando la Corte d'appello ha motivato di poter decidere sugli atti esistenti. Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo al capo 5) (bancarotta impropria fiscale) perché la Corte d'appello, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, non ha proceduto alla rinnovazione integrale dell'istruttoria dichiarativa come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; per tale capo la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Sono state regolate le spese tra le parti in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 219

    Norma sanzionatoria richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della distrazione ex art. 216/223 della legge fallimentare, con richiamo all'aggravante di pluralità di condotte

  • Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216

    Disciplina della bancarotta per distrazione: la Corte ha valutato la condotta di erogazione di somme a fini personali e omissione di azione restitutoria come distrazione, valutata ex ante alla luce della prevedibile incapacità di restituzione

  • Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 223

    Norme relative alle diverse tipologie di bancarotta; richiamate nelle censure del ricorrente e nella motivazione della Corte per qualificare le condotte contestate

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Previsione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando la decisione di merito modifica la valutazione delle prove dichiarative. La Cassazione ha ritenuto obbligatoria la rinnovazione integrale delle prove dichiarative decisive quando l'appello del pubblico ministero rovescia un'assoluzione

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato nei motivi del ricorrente in relazione alla valutazione probatoria e ai limiti della decisione in appello; la Corte ha comunque ritenuto inammissibili alcune censure come rimesse al merito

  • Codice civile, art. 2497 e seguenti

    Disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento e concetto di gruppo societario; la Corte ha rilevato che l'esistenza del gruppo non esclude la necessità di valutare ex ante la prevedibilità dei vantaggi compensativi

  • Codice civile, art. 2634

    Citato dalla difesa in relazione alla valutazione dei vantaggi per la società; la Corte ha osservato che i vantaggi compensativi vanno valutati ex ante e che la prova della loro prevedibilità può essere richiesta, ma la valutazione resta di merito

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento al concorso nel reato; la Corte ha precisato che per l'affermazione di concorso esterno occorre dimostrare contributo materiale o morale consapevole, valutazione che ha ritenuto operata correttamente dalla Corte territoriale nel caso dei bonifici al beneficiario

Massime di principio

  • Per qualificare come "distrazione" i trasferimenti a soci o amministratori in tempo antecedente al fallimento, il giudice considera la situazione ex ante: se al momento della erogazione era prevedibile che il beneficiario non potesse restituire (es. per rilevanti debiti tributari), l'operazione può essere qualificata distrattiva anche se formalmente rientrava nell'oggetto sociale o nel perimetro del gruppo
  • La mera appartenenza a un gruppo societario non legittima automaticamente trasferimenti infragruppo: bisogna dimostrare la prevedibilità di vantaggi compensativi ex ante; la loro mancanza o la prevedibile insolvenza del beneficiario rafforzano la qualificazione di distrazione
  • I versamenti "in conto futuro aumento di capitale" non costituiscono crediti esigibili immediatamente; tuttavia l'omessa attivazione dell'amministratore per ottenere la fissazione del termine o la restituzione quando dovuta può integrare una condotta distrattiva se avrebbe potuto essere efficace
  • La rinnovazione dell'istruttoria testimoniale in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. è obbligatoria quando la Corte d'appello, riformando una assoluzione, basa la nuova decisione su una diversa valutazione delle prove dichiarative: la mancata rinnovazione comporta annullamento e rinvio
  • Le richieste di perizia tecnica in appello sono di regola valutate con ampia discrezionalità dal giudice di merito; la cassazione sindaca soltanto la logicità e congruità della motivazione del rigetto, non la valutazione di merito in sé
  • Per affermare il concorso esterno è necessario dimostrare un contributo materiale o morale consapevole all'azione distrattiva; la semplice ricezione di somme può supportare tale ricostruzione se sussistono elementi che rendono probabile la consapevolezza

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