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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35989/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice avverso il decreto del giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo di un fallimento, rigettando l'ammissione di crediti per circa euro 180.000 e euro 250.000, invocati con privilegio e asseritamente sorti da un contratto di trasporto e da obbligazioni solidali, oltre a ulteriori domande di credito in regresso. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo, da un lato, non accoglibile la compensazione del preteso controcredito risarcitorio del fallimento perché non certo, liquido ed esigibile; dall'altro, qualificava i fatti allegati dalla curatela come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., idonea a paralizzare la domanda del creditore. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché il tribunale aveva trasformato d'ufficio l'eccezione di compensazione in eccezione di inadempimento; 2) violazione dell'art. 99 l. fall. per l'asserita inammissibilità di documenti che la ricorrente sosteneva già prodotti con l'opposizione; 3) violazione delle norme sulla prova e sul procedimento di verifica del passivo, contestando che il fallimento avesse provato i fatti posti a base dell'eccezione; 4) e 5) violazione degli artt. 93 e 99 l. fall. e dell'art. 2697 c.c. per mancata ammissione dei crediti insinuati, ritenuti invece provati nell'an e nel quantum.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha osservato che il controcredito risarcitorio fatto valere dalla curatela derivava da un titolo autonomo e diverso rispetto ai crediti insinuati dalla società opponente; inoltre, non risultava che il fallimento avesse mai eccepito l'inadempimento della ricorrente ai contratti di trasporto o agli altri rapporti dedotti. Il tribunale aveva quindi applicato d'ufficio l'art. 1460 c.c. in assenza della relativa eccezione di parte, incorrendo prima ancora che in un errore di diritto nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente sull'opposizione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti; è censurabile la qualificazione officiosa di una difesa come eccezione diversa da quella proposta, quando ciò comporti attribuzione alla decisione di una questione non devoluta.

  • art. 99 l. fall.

    Le doglianze sulla produzione documentale riguardavano il regime di ammissibilità dei documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 95 l. fall.

    Richiamato insieme all'art. 99 l. fall. a sostegno delle censure sulla prova e sulla formazione del materiale istruttorio nella verifica del passivo, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità e la prova dei crediti insinuati al passivo; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento opera nei contratti a prestazioni corrispettive e presuppone che la controparte non abbia adempiuto; nel caso concreto non risultava proposta dalla curatela e non poteva essere applicata d'ufficio per paralizzare la domanda di ammissione al passivo.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato come titolo della responsabilità da abuso di direzione e coordinamento invocata dalla curatela quale fonte del controcredito risarcitorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha deciso nel merito di tali censure perché assorbite.

  • art. 2761 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato per una parte dei crediti insinuati; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 2768 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato per una parte dei crediti insinuati; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice non può riqualificare d'ufficio la difesa della curatela in una diversa eccezione sostanziale se questa non è stata specificamente proposta, quando tale operazione comporti una decisione fondata su una questione estranea al thema decidendum.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e un allegato inadempimento della controparte; non può essere utilizzata per paralizzare crediti derivanti da un titolo diverso rispetto al preteso controcredito risarcitorio.
  • Un controcredito risarcitorio fondato su responsabilità da direzione e coordinamento è autonomo rispetto ai crediti derivanti da altri rapporti contrattuali e, in mancanza dei presupposti di compensazione legale, non consente automaticamente di opporre una sospensione dell'adempimento su diversi rapporti obbligatori.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste anche quando il giudice accolga una eccezione non sollevata dalla parte, trasformando la difesa dedotta in un diverso rimedio sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveTrasportoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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