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Circolare

Circolare numero 256 del 18-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di accesso alle prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori agricoli a tempo determinato che non risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 483/95, per la malattia il diritto decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione d'urgenza e non dal rilascio del certificato. Vengono inoltre chiariti i casi in cui l'iscrizione d'urgenza non è più necessaria, perché il requisito occupazionale risulta già dagli elenchi trimestrali pubblicati dall'INPS, nonché le modalità istruttorie, le verifiche contributive e gli obblighi di comunicazione in caso di diniego.

Prestazioni di malattia e maternità per lavoratori agricoli a tempo determinato non iscritti per 51 giornate negli elenchi dell'anno precedente

Prestazioni economiche di malattia e maternità per lavoratori agricoli a tempo determinato

La circolare disciplina il regime di accesso alle prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori agricoli a tempo determinato che non risultino iscritti, per almeno 51 giornate, negli elenchi anagrafici dell'anno precedente. Il documento tiene conto del nuovo assetto conseguente alla soppressione del SCAU e al trasferimento delle funzioni all'INPS, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 483 del 6/10 novembre 1995, che incide sulla decorrenza del diritto alla prestazione di malattia.

Quadro normativo e competenze dell'INPS

L'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto, con decorrenza 1 luglio 1995, la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. In attuazione di tale passaggio, all'Istituto è stato attribuito il compito di compilare, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata presentate dai datori di lavoro agricoli, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ai fini dell'accertamento previdenziale e contributivo delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato. La circolare precisa anche che l'INPS provvede alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

Requisito occupazionale minimo e certificato di iscrizione d'urgenza

Il documento richiama l'art. 4, comma 4, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, ancora vigente, secondo cui i lavoratori agricoli a tempo determinato sono ammessi alle prestazioni economiche di malattia e maternità sulla base di un apposito certificato di iscrizione d'urgenza, che attesta il raggiungimento del requisito minimo di 51 giornate di attività nello stesso anno di insorgenza dell'evento. Tale certificato, identificato come mod. 16 Agr, era in precedenza rilasciato dalle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, competenti anche per la compilazione degli elenchi nominativi. La norma prevede inoltre che, per la malattia, il diritto decorra dal giorno del rilascio del certificato; su questo punto interviene la sentenza della Corte costituzionale.

Decorrenza della prestazione di malattia dopo la sentenza n. 483/95

La Corte costituzionale, con sentenza n. 483/95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs.Lgt. n. 212/1946 nella parte in cui faceva decorrere l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia dalla data di rilascio del certificato di urgenza anziché dalla data della domanda. La circolare dispone pertanto che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto alla prestazione di malattia sia riconoscibile dal giorno della domanda di rilascio del certificato di iscrizione d'urgenza, a condizione che alla data della domanda sia già maturato il requisito minimo delle 51 giornate di lavoro nell'anno.

Le nuove istruzioni si applicano:

  • ai casi di malattia non ancora definiti alla data della circolare;
  • su richiesta degli interessati, agli eventi già definiti, purché non siano decorsi i termini annuali di prescrizione e decadenza vigenti;
  • nei limiti in cui non siano intervenute sentenze passate in giudicato.

Regime delle indennità di maternità

Per le indennità di maternità, la circolare ribadisce che esse spettano alle lavoratrici che abbiano almeno 51 giornate di attività prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, indipendentemente dalla data di rilascio o di richiesta del certificato di iscrizione d'urgenza. Il principio affermato dalla Corte non assume, quindi, rilievo sostanziale per l'astensione obbligatoria; può invece rilevare, se del caso, per eventuali periodi di astensione facoltativa che si collochino nell'anno successivo a quello di inizio dell'interdizione obbligatoria, qualora non risulti il diritto all'astensione facoltativa per mancata maturazione del numero minimo di giornate nell'anno precedente.

Casi in cui l'iscrizione d'urgenza non è necessaria

La circolare chiarisce che, se la domanda di prestazione è presentata dopo la pubblicazione degli elenchi trimestrali e il lavoratore è in essi incluso, non occorre presentare domanda di iscrizione d'urgenza. In tal caso la prestazione può essere erogata, per la malattia entro il numero massimo di giornate previsto nel primo anno di iscrizione, purché dagli elenchi risulti già maturato il minimo lavorativo alla data dell'evento. La verifica è effettuata direttamente dall'Ufficio Prestazioni, che può chiedere conferma all'Ufficio competente per gli adempimenti contributivi circa la data di maturazione del requisito.

Domanda di iscrizione d'urgenza: contenuto e istruttoria

Se gli elenchi trimestrali non sono ancora pubblicati, oppure il lavoratore non vi risulta incluso, l'assicurato deve continuare a presentare espressa domanda di iscrizione d'urgenza negli elenchi anagrafici, finalizzata al conseguimento della prestazione richiesta. La domanda va presentata all'Ufficio Prestazioni della Sede INPS di residenza e deve indicare:

  • datore o datori di lavoro;
  • giorni lavorati;
  • luogo e tipologia della prestazione di lavoro;
  • mansioni svolte;
  • retribuzione percepita.

L'Ufficio Prestazioni si coordina con l'Ufficio competente per gli adempimenti contributivi, il quale verifica la posizione dell'interessato sulla base delle dichiarazioni aziendali, delle registrazioni nel registro d'impresa - sezione matricola e paga - oppure, se del caso, nel registro d'impresa semplificato. I primi fogli di quest'ultimo devono essere trasmessi dal datore di lavoro all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Se necessario, i dati possono essere integrati richiedendo al datore di lavoro copia della sezione presenze del registro di impresa non semplificato; per le imprese che utilizzano registri semplificati, deve essere richiesta l'indicazione specifica delle giornate effettivamente lavorate nel periodo interessato. Le risultanze vengono poi comunicate formalmente all'Ufficio Prestazioni per gli adempimenti conseguenti.

Esito delle verifiche, liquidazione e diniego

Se dalle verifiche emerge il possesso del requisito occupazionale minimo, la liquidazione della prestazione rende superflua la materiale emissione del certificato di iscrizione d'urgenza, poiché la liquidazione stessa vale come riconoscimento implicito della domanda di iscrizione, presentata unicamente per ottenere la prestazione di malattia e/o maternità. Se invece il requisito non risulta perfezionato, l'interessato deve ricevere una comunicazione esplicita di mancato accoglimento della domanda e di conseguente non erogabilità della prestazione, anche per consentire eventuali contestazioni.

La circolare precisa inoltre che la comunicazione formale di diniego va effettuata anche quando, pur essendo astrattamente riconoscibile il diritto all'iscrizione d'urgenza, la prestazione non possa essere comunque erogata per altre cause, come ad esempio:

  • ritardato invio del certificato;
  • malattia inferiore a quattro giorni;
  • assenza ingiustificata a visita di controllo, con sanzione estesa all'intero periodo di malattia.

Indicazioni operative finali

Sul piano operativo, il documento mira ad uniformare il comportamento delle strutture INPS nel passaggio dal vecchio sistema di accertamento affidato a SCAU e commissioni circoscrizionali al nuovo sistema basato sulle verifiche interne dell'Istituto e sugli elenchi trimestrali. Il criterio centrale è che la tutela economica sia riconosciuta solo quando, prima dell'evento o della domanda, risulti effettivamente maturato il requisito delle 51 giornate, con l'anticipazione della decorrenza della prestazione di malattia alla data di presentazione della domanda di iscrizione d'urgenza.

Punti principali

Contesto normativo e trasferimento delle funzioni all'INPS

A seguito della soppressione del SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 con decorrenza 1 luglio 1995, e del successivo trasferimento delle funzioni all'INPS, l'Istituto è divenuto competente per la compilazione degli elenchi nominativi annuali e trimestrali degli operai agricoli a tempo determinato. In questo nuovo assetto, l'INPS gestisce anche le verifiche utili al riconoscimento delle prestazioni di malattia e maternità.

Requisito delle 51 giornate e iscrizione d'urgenza

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato non iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi dell'anno precedente, l'accesso alle prestazioni resta subordinato, in linea generale, alla richiesta di iscrizione d'urgenza. La circolare richiama l'art. 4, comma 4, del D.Lgs.Lgt. n. 212/1946, che prevede il certificato di iscrizione d'urgenza (mod. 16 Agr) come prova del raggiungimento del requisito minimo di 51 giornate nello stesso anno di insorgenza dell'evento.

Decorrenza del diritto alla prestazione di malattia

In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 483/95, la decorrenza del diritto alla prestazione di malattia è fissata dal giorno della domanda di rilascio del certificato di iscrizione d'urgenza, e non dalla data del suo rilascio. La modifica si applica ai casi di malattia non ancora definiti alla data della circolare e, su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti, purché non siano decorsi i termini di prescrizione e decadenza o non siano intervenute sentenze passate in giudicato.

Prestazioni di maternità

Per l'indennità di maternità resta fermo che il diritto spetta alle lavoratrici che abbiano maturato almeno 51 giornate di attività prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro. La data di rilascio o di richiesta del certificato di iscrizione d'urgenza non è, in questo caso, elemento decisivo per l'accertamento del diritto all'astensione obbligatoria; il nuovo criterio può rilevare solo per eventuali periodi di astensione facoltativa nell'anno successivo, se manca il requisito lavorativo nell'anno precedente.

Quando non serve la domanda di iscrizione d'urgenza

Se gli elenchi trimestrali sono già stati pubblicati e il lavoratore vi risulta incluso, non è necessaria alcuna domanda di iscrizione d'urgenza. In tal caso la prestazione può essere liquidata, per la malattia entro il numero massimo di giornate previsto per il primo anno di iscrizione, sempre che dalle risultanze degli elenchi risulti maturato il minimo lavorativo alla data dell'evento.

Istruttoria e verifiche dell'Ufficio Prestazioni

Quando l'iscrizione d'urgenza è ancora necessaria, la domanda va presentata all'Ufficio Prestazioni della Sede INPS di residenza, indicando datore o datori di lavoro, giorni lavorati, luogo e tipologia della prestazione, mansioni svolte e retribuzione percepita. L'Ufficio acquisisce il necessario riscontro dall'ufficio competente per gli adempimenti contributivi, che verifica la posizione sulla base delle dichiarazioni aziendali, del registro d'impresa, della sezione matricola e paga o del registro semplificato, richiedendo se necessario ulteriore documentazione al datore di lavoro.

Esiti della verifica e comunicazioni all'interessato

Se il requisito occupazionale minimo risulta perfezionato, la liquidazione della prestazione rende superflua l'emissione materiale del certificato di iscrizione d'urgenza, configurando la prestazione stessa come riconoscimento implicito della domanda. Se invece il requisito non risulta raggiunto, deve essere comunicato formalmente il mancato accoglimento della domanda e la conseguente non erogabilità della prestazione, anche ai fini di eventuali contestazioni. La circolare richiama inoltre l'obbligo di comunicazione del diniego anche quando il diritto all'iscrizione sia astrattamente riconoscibile ma la prestazione non sia comunque liquidabile per altre cause (ad esempio ritardo nel certificato, malattia inferiore a quattro giorni, assenza ingiustificata a visita di controllo).

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