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Circolare

Circolare numero 254 del 14-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° gennaio 1997 vengono aggiornati i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti di reddito mensili per verificare il diritto agli assegni familiari. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare e quindi i lavoratori autonomi ancora soggetti alla disciplina degli assegni familiari e i pensionati delle gestioni speciali. La circolare precisa inoltre che la cessazione dei trattamenti di famiglia non incide sugli altri diritti connessi alla vivenza a carico. Sono riportate le tabelle con importi aggiornati e le istruzioni per la loro applicazione.

Rivalutazione 1997 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di pensione

Rivalutazione 1997 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare disciplina l'aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 1997, dei limiti di reddito rilevanti ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché dei limiti mensili da utilizzare per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e, in particolare, ai lavoratori autonomi che restano assoggettati alla disciplina degli assegni familiari e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Tra questi sono richiamati:

  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente;
  • caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
  • armatori e proprietari armatori imbarcati.

La circolare chiarisce inoltre che, per tali soggetti e per quelli cui si applica l'assegno per il nucleo familiare, la cessazione dei trattamenti di famiglia per superamento dei limiti di reddito familiare non determina automaticamente la perdita di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico. Per questi ultimi si rinvia alle regole riepilogate nell'allegato A della circolare n. 42 del 21 febbraio 1996.

Criteri di rivalutazione dei limiti familiari

I limiti di reddito familiare vengono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per l'anno 1996, secondo le precisazioni ministeriali richiamate nella circolare, il tasso di inflazione programmato è stato pari al 3,5 per cento.

In base a tale criterio sono state aggiornate le tabelle da applicare dal 1° gennaio 1997 per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

Limiti mensili di reddito per il diritto agli assegni familiari

Ai fini dell'accertamento del carico economico, e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, la circolare prende come riferimento il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1997 e per l'intero anno in L. 685.400 mensili.

Su tale base i limiti mensili sono stabiliti come segue:

  • L. 965.300 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • L. 1.689.250 per due genitori.

Gli stessi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già in vigore per l'indice unitario di mantenimento.

Tabelle dei limiti annuali di reddito familiare

La circolare allega quattro tabelle, valide dal 1° gennaio 1997, differenziate in base alla composizione del nucleo familiare e alla situazione del beneficiario.

Tabella generale per lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali

Per la generalità dei soggetti interessati, esclusi i casi speciali previsti nelle tabelle successive, sono indicati i limiti oltre i quali cessa:

  • la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
  • la corresponsione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione.

Gli importi riportati sono:

  • 1 persona: L. 13.328.000;
  • 2 persone: L. 22.117.000 e L. 26.487.000;
  • 3 persone: L. 28.438.000 e L. 34.053.000;
  • 4 persone: L. 33.963.000 e L. 40.673.000;
  • 5 persone: L. 39.492.000 e L. 47.294.000;
  • 6 persone: L. 44.757.000 e L. 53.599.000;
  • 7 o più persone: L. 50.022.000 e L. 59.905.000.

Tabella per vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili

Per i soggetti cui sono corrisposti assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in una delle condizioni indicate, i limiti sono maggiorati del 10 per cento. Le soglie sono:

  • 1 persona: L. 14.660.000;
  • 2 persone: L. 24.332.000 e L. 29.135.000;
  • 3 persone: L. 31.281.000 e L. 37.457.000;
  • 4 persone: L. 37.361.000 e L. 44.740.000;
  • 5 persone: L. 43.438.000 e L. 52.024.000;
  • 6 persone: L. 49.233.000 e L. 58.959.000;
  • 7 o più persone: L. 55.022.000 e L. 65.894.000.

Tabella per nuclei con persone totalmente inabili

Per i nuclei nei quali siano comprese persone che possono dare titolo ai trattamenti di famiglia e che siano state dichiarate totalmente inabili, i limiti sono maggiorati del 50 per cento. Le soglie sono:

  • 1 persona: L. 19.987.000;
  • 2 persone: L. 33.173.000 e L. 39.728.000;
  • 3 persone: L. 42.652.000 e L. 51.078.000;
  • 4 persone: L. 50.944.000 e L. 61.007.000;
  • 5 persone: L. 59.234.000 e L. 70.939.000;
  • 6 persone: L. 67.132.000 e L. 80.396.000;
  • 7 o più persone: L. 75.031.000 e L. 89.854.000.

Tabella con maggiorazione del 60 per cento

Per i soggetti che rientrano sia nelle condizioni soggettive di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà, sia nella presenza nel nucleo di persone totalmente inabili, la tabella prevede una maggiorazione del 60 per cento. I valori riportati sono:

  • 1 persona: L. 21.321.000;
  • 2 persone: L. 35.385.000 e L. 42.375.000;
  • 3 persone: L. 45.496.000 e L. 54.481.000;
  • 4 persone: L. 54.340.000 e L. 65.076.000;
  • 5 persone: L. 63.182.000 e L. 75.666.666...;
  • 6 persone: L. 71.609.000 e L. 85.754.000;
  • 7 o più persone: L. 80.031.000 e L. 95.844.000.

Criteri di equiparazione richiamati nelle tabelle

Le note alle tabelle precisano che, ai fini dell'applicazione dei limiti:

  • tra i figli sono compresi adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e minori affidati dagli organi competenti;
  • restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti;
  • tra i genitori sono compresi adottanti, affilianti, patrigno e matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato è stato affidato;
  • restano esclusi nonni e bisnonni.

Alcune note specificano inoltre che determinate ipotesi riguardano il titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo familiare.

Comunicazione alle strutture interessate

La circolare invita le Sedi a portare il contenuto delle disposizioni a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali.

Punti principali

Ambito soggettivo di applicazione

La rivalutazione riguarda i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia i lavoratori autonomi per i quali continua ad applicarsi la disciplina degli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 1997

I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1996 il tasso indicato è pari al 3,5%; le tabelle aggiornate si applicano dal 1° gennaio 1997.

Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari

In base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fissato a L. 685.400 mensili dal 1° gennaio 1997 per tutto l'anno, i limiti mensili di reddito per accertare il carico economico sono stabiliti in L. 965.300 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e in L. 1.689.250 per due genitori. I limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti secondo la disciplina già vigente.

Effetti della cessazione dei trattamenti di famiglia

La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto dei limiti di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o connessi ad essa; per tali accertamenti si richiama l'allegato A della circolare n. 42 del 21 febbraio 1996.

Criteri di equiparazione di figli e genitori

Ai fini delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli del precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dall'autorità competente; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, patrigno e matrigna e le persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.

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