Circolare numero 260 del 21-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le posizioni assicurative anteriori al 1° gennaio 1996, la formazione degli elenchi anagrafici suppletivi è di competenza delle Commissioni Circoscrizionali per il Collocamento in Agricoltura limitatamente al 1995 e agli anni precedenti. L’INPS, subentrato allo SCAU, cura poi la pubblicazione degli elenchi ricevuti, dopo un controllo degli errori materiali, e le sedi devono trasmetterli ai Comuni per l’affissione all’Albo Pretorio e darne adeguata informazione. Viene inoltre precisato che i provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro già adottati in vigenza del D.L. 301/96 sono definitivi e assumono efficacia costitutiva se recepiti negli elenchi; i ricorsi sono ammissibili solo quando tali provvedimenti, inclusi negli elenchi, producono la non iscrizione o cancellazione dell’interessato.
Elenchi anagrafici e suppletivi degli operai agricoli a tempo determinato per il 1995 e anni precedenti
Elenchi anagrafici e suppletivi per operai agricoli a tempo determinato
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla pubblicazione e sull’efficacia degli elenchi anagrafici riferiti alle posizioni assicurative anteriori al 1° gennaio 1996, con particolare riguardo agli elenchi suppletivi relativi al 1995 e agli anni precedenti. Vengono inoltre precisati gli effetti dei provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro già adottati e il regime dei ricorsi.
Competenza alla compilazione degli elenchi suppletivi
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 52141 del 25 novembre 1996, ha confermato l’interpretazione dell’art. 4, comma 20, del D.L. 511/96, convertito nella Legge n. 608/96. La norma attribuisce alle Commissioni Circoscrizionali per il Collocamento in Agricoltura la competenza a compilare esclusivamente gli elenchi suppletivi, limitatamente al 1995 e agli anni precedenti.
Pubblicazione e affissione degli elenchi
L’INPS, subentrato allo SCAU, è tenuto a provvedere alla pubblicazione degli elenchi formati dalle Commissioni Circoscrizionali per il 1995 e per gli anni precedenti. Dopo aver ricevuto tali elenchi, le sedi devono effettuare un controllo degli errori materiali, anche a campione, e trasmetterli ai Sindaci dei singoli Comuni con lettera raccomandata, specificando la data dalla quale l’elenco dovrà essere affisso all’Albo Pretorio.
Informazione ai cittadini e acquisizione delle risultanze
In parallelo alla trasmissione ai Comuni, le sedi devono dare notizia dell’affissione tramite i locali organi di informazione. Devono inoltre acquisire le risultanze degli elenchi mediante le procedure previste dalla circolare n. 221 del 13 settembre 1991.
Superamento della circolare n. 145 dell’11 luglio 1996
La circolare precisa che le istruzioni impartite con la circolare n. 145 dell’11 luglio 1996, relative ai provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro per il 1995 e precedenti in vigenza del D.L. 301/96, risultano superate. Ciò in quanto il D.L. 405/96, reiterato dal D.L. 511/96 e convertito nella Legge n. 608/96, ha nuovamente attribuito alle Commissioni Circoscrizionali la formazione degli elenchi anagrafici suppletivi per il 1995 e per gli anni precedenti.
Effetti dei provvedimenti già adottati
I provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro per il 1995 e gli anni precedenti, notificati agli interessati durante la vigenza del D.L. 301/96, sono definitivi. Essi assumono funzione costitutiva ai fini delle prestazioni nel momento in cui vengano recepiti negli elenchi suppletivi dalle Commissioni Circoscrizionali.
Ricorsi e istruttoria in secondo grado
I ricorsi eventualmente presentati dai lavoratori contro tali provvedimenti, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 375/93, sono proposti in primo grado alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola. La circolare chiarisce che tali ricorsi sono ammissibili dal momento in cui i provvedimenti impugnati, inseriti negli elenchi, determinano la mancata iscrizione o la cancellazione degli interessati. In caso di trasmissione dei gravami in secondo grado alla Commissione Centrale per la Riscossione Unificata dei Contributi in Agricoltura, gli uffici incaricati dell’istruttoria devono indicare con precisione l’elenco suppletivo che ha confermato il provvedimento impugnato.
Punti principali
Competenza alla formazione degli elenchi suppletivi
Il Ministero del Lavoro ha confermato che l’art. 4, comma 20, del D.L. 511/96, convertito nella Legge n. 608/96, attribuisce alle Commissioni Circoscrizionali per il Collocamento in Agricoltura il potere di compilare soltanto gli elenchi suppletivi relativi al 1995 e agli anni precedenti.
Pubblicazione degli elenchi da parte dell’INPS
L’INPS, succeduto allo SCAU, provvede alla pubblicazione degli elenchi relativi al 1995 e agli anni precedenti compilati dalle Commissioni Circoscrizionali. Le sedi, ricevuti gli elenchi, devono controllare gli errori materiali anche a campione e trasmetterli con lettera raccomandata al Sindaco di ciascun Comune, indicando la data di affissione all’Albo Pretorio.
Adempimenti delle sedi e informazione al pubblico
Contestualmente alla trasmissione ai Comuni, le sedi devono dare notizia dell’affissione attraverso i locali organi di informazione e acquisire le risultanze degli elenchi tramite le procedure previste dalla circolare n. 221 del 13/9/91.
Superamento delle disposizioni della circolare n. 145/1996
Le istruzioni contenute nella circolare n. 145 dell’11 luglio 1996, relative ai provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro per il 1995 e precedenti nel periodo di vigenza del D.L. 301/96, sono superate dalla nuova disciplina che ha riaffidato alle Commissioni Circoscrizionali la compilazione degli elenchi suppletivi.
Effetti dei provvedimenti già notificati
I provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro per il 1995 e precedenti, notificati agli interessati in presenza del D.L. 301/96, sono definitivi e hanno funzione costitutiva ai fini delle prestazioni quando vengano recepiti negli elenchi suppletivi dalle Commissioni Circoscrizionali.
Ricorsi e trasmissione in secondo grado
I ricorsi dei lavoratori avverso tali provvedimenti, proposti in primo grado alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 375/93, sono ammissibili dal momento in cui i provvedimenti impugnati, inclusi negli elenchi, determinano la non iscrizione o la cancellazione degli interessati. In sede di trasmissione in secondo grado alla Commissione Centrale per la Riscossione Unificata dei Contributi in Agricoltura, gli uffici istruttori devono indicare l’elenco suppletivo che ha confermato il provvedimento impugnato.
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