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Circolare

Circolare numero 255 del 14-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce due pronunce della Corte Costituzionale e fornisce istruzioni operative alle Sedi su quattro temi: facoltà di opzione tra indennità di mobilità e pensione/assegno di invalidità anche per periodi antecedenti al 20 gennaio 1994; computo dei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio nel requisito dei sei mesi di lavoro effettivo; applicazione dell’indennità di mobilità residua in caso di rioccupazione e successivo licenziamento, compreso quello per giusta causa; effetti delle dimissioni in caso di nuova occupazione a tempo parziale o determinato. Vengono inoltre disciplinati il riesame delle domande respinte e la possibilità di presentazione di nuove istanze entro 60 giorni dalla circolare per chi non aveva presentato domanda in precedenza.

Criteri su indennità di mobilità, opzione con pensione/assegno di invalidità, requisito lavorativo e mobilità residua

Criteri applicativi in materia di indennità di mobilità, opzione con trattamenti di invalidità e computo dei periodi tutelati

La circolare interviene per adeguare l’attività delle Sedi a due sentenze della Corte Costituzionale e per chiarire alcuni profili applicativi dell’indennità di mobilità in caso di rioccupazione. L’obiettivo è uniformare il riesame delle domande respinte, precisare i criteri di computo del requisito lavorativo e disciplinare la conservazione o il ripristino del diritto alla prestazione residua in caso di nuovo impiego e successiva cessazione del rapporto.

Opzione tra indennità di mobilità e pensione o assegno di invalidità

In primo luogo viene affrontato il tema dell’incompatibilità tra indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti, già introdotta a decorrere dal 15 dicembre 1992 dall’art. 5 del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, convertito nell’art. 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente, il D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato e convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dal 20 gennaio 1994 e fruitori di assegno o pensione di invalidità, la facoltà di optare tra tali trattamenti e l’indennità di mobilità.

La sentenza n. 218 del 9 maggio 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, della legge n. 236/1993 e dell’art. 1 della medesima legge, nella parte in cui non consentivano, già all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, l’opzione tra pensione o assegno di invalidità e indennità di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, della legge n. 451/1994. Ne deriva che le Sedi devono riesaminare, su istanza del lavoratore e previa sua esplicita dichiarazione di opzione, le domande in passato respinte per incompatibilità, disponendo il pagamento dell’indennità qualora risultino accertati i requisiti di legge e la regolare iscrizione nelle liste di mobilità.

Per i soggetti che, nel periodo di vigenza della normativa incompatibile, non avevano presentato domanda di indennità di mobilità ritenendo insussistente il diritto, la circolare consente di considerare utilmente presentate anche le domande inoltrate entro sessanta giorni dalla data della circolare stessa.

Requisito lavorativo e astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio

La circolare richiama l’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, secondo cui il diritto all’indennità di mobilità spetta ai lavoratori collocati in mobilità che possano far valere almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, comprendendo anche ferie, festività e infortuni. La sentenza n. 423 del 6 settembre 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della stessa legge nella parte in cui non prevedeva il computo dei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito dei sei mesi.

Pertanto, se la lavoratrice può far valere, nel corso del rapporto, periodi di astensione obbligatoria ex artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, tali periodi devono essere inclusi nel calcolo del lavoro effettivo. Le istruzioni precedenti vengono così integrate e le pratiche ancora in definizione devono essere esaminate secondo questo criterio. Le domande già respinte per mancanza del requisito devono essere riesaminate soltanto su specifica istanza delle interessate.

Indennità di mobilità residua in caso di rioccupazione e successivo licenziamento

La circolare fornisce anche un chiarimento sull’art. 2, comma 6, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge n. 451/1994. La disposizione prevede che il lavoratore in mobilità assunto da un’impresa, se licenziato prima di aver maturato i requisiti temporali per accedere nuovamente alla mobilità, sia reiscritto nelle liste e abbia diritto a fruire della parte residua dell’indennità, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Viene precisato che la norma è applicabile in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto avvenga comunque per licenziamento, compreso quello per giusta causa. Di conseguenza, in tali situazioni il lavoratore conserva la possibilità di essere reiscritto nelle liste di mobilità e di ottenere la prestazione residua secondo il criterio indicato.

Dimissioni dopo rioccupazione a tempo parziale o a tempo determinato

Infine, la circolare affronta il caso del lavoratore in mobilità che si rioccupi con contratto a tempo parziale o a tempo determinato e presenti dimissioni. In precedenza, con la circolare n. 230 del 14 ottobre 1993, si era ritenuto che tali dimissioni comportassero in via generale la decadenza dall’indennità, poiché assimilabili al rifiuto di un’occupazione adeguata.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 163/96 del 4 dicembre 1996 e sentita la Commissione di studio Ministero del lavoro-INPS, ha chiarito che, per rapporti a tempo determinato o parziale, non si pone il problema degli effetti delle dimissioni sulla permanenza in lista di mobilità: il lavoratore dimesso non deve essere cancellato dalle liste. Su questa base, le Sedi possono riammettere il lavoratore al beneficio dell’indennità residua, dopo aver accertato la reiscrizione nelle liste di mobilità. Le pratiche già concluse senza concessione della prestazione residua possono essere riesaminate su istanza dell’interessato.

Indicazioni operative per le Sedi

La circolare conclude attribuendo alle Sedi il compito di riesaminare le pratiche già definite in contrasto con i criteri sopra esposti, sempre che vi sia specifica istanza degli interessati quando richiesto. In sintesi, vengono estesi i diritti di opzione tra prestazioni incompatibili, ampliato il computo del requisito lavorativo per le lavoratrici in gravidanza e puerperio, riconosciuta l’applicabilità della mobilità residua anche in caso di licenziamento per giusta causa e chiarito che, nei rapporti a tempo parziale o determinato, le dimissioni non determinano automaticamente la cancellazione dalle liste di mobilità.

Punti principali

Opzione tra indennità di mobilità e pensione/assegno di invalidità

Si chiarisce che, a seguito della sentenza n. 218/1995 della Corte Costituzionale, è illegittima la preclusione all’opzione tra indennità di mobilità e pensione o assegno di invalidità anche per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità all’atto dell’iscrizione, non solo per quelli iscritti dal 20 gennaio 1994 in poi. Le Sedi devono riesaminare, su istanza del lavoratore corredata da specifica dichiarazione di opzione, le domande respinte per incompatibilità e, se sussistono i requisiti di legge e la regolare iscrizione nelle liste, disporre il pagamento della prestazione. Per chi non aveva presentato domanda ritenendo inesistente il diritto, possono essere considerate utilmente presentate le domande inoltrate entro 60 giorni dalla data della circolare.

Computo dell’astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio

In base alla sentenza n. 423/1995, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio devono essere computati ai fini del requisito dei sei mesi di lavoro effettivamente prestato richiesto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 per l’indennità di mobilità. La precisazione integra le istruzioni precedenti e impone di riesaminare le pratiche ancora in definizione secondo il nuovo criterio. Le domande già respinte per carenza del requisito devono essere riesaminate solo su specifica istanza delle interessate.

Indennità di mobilità residua dopo rioccupazione

Viene precisato che l’art. 2, comma 6, della legge n. 451/1994 si applica in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro del soggetto rioccupato venga risolto per licenziamento prima della maturazione dei requisiti temporali per rientrare in mobilità. La previsione vale anche quando il licenziamento è intimato per giusta causa. In tali ipotesi il lavoratore deve essere reiscritto nelle liste di mobilità e ha diritto alla parte residua dell’indennità, decurtata del periodo di lavoro effettivamente prestato.

Dimissioni dopo rioccupazione a tempo parziale o determinato

La circolare recepisce i chiarimenti del Ministero del lavoro: se un lavoratore in mobilità, rioccupato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato, si dimette, non deve essere cancellato dalle liste di mobilità per tale sola ragione. In presenza di questi rapporti, le Sedi possono riammettere il lavoratore al beneficio dell’indennità residua dopo aver accertato la reiscrizione nelle liste. Le pratiche già definite senza concessione della prestazione residua possono essere riesaminate su istanza dell’interessato.

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