Circolare numero 257 del 19-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento delle indennita' antitubercolari per effetto degli aumenti previsti dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1996, con decorrenza 1 gennaio 1996 e 1 gennaio 1997. Sono indicati i nuovi importi delle diverse prestazioni, nonche' gli adempimenti delle Sedi per i conguagli relativi al 1996 e per la corresponsione delle prestazioni nella nuova misura per il 1997. Viene inoltre specificato che le Sedi devono avvisare i datori di lavoro per l'adeguamento dell'indennita' giornaliera da essi liquidata e che la procedura automatizzata sara' aggiornata di conseguenza.
Aumenti e adeguamento degli importi delle indennita' antitubercolari per il 1996 e il 1997
Adeguamento delle indennita' antitubercolari per il 1996 e il 1997
La circolare comunica la rideterminazione degli importi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza degli aumenti previsti dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1996. L'aggiornamento opera con decorrenza 1 gennaio 1996 e 1 gennaio 1997 e riguarda sia le indennita' gestite direttamente dalle Sedi sia quelle liquidate dai datori di lavoro.
Presupposto normativo e decorrenze
Gli aumenti richiamati sono quelli stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto ministeriale del 20 novembre 1996:
- 5,4% dal 1 gennaio 1996, in sostituzione del 5,2% gia' attribuito con il decreto del 20 novembre 1995;
- 3,8% dal 1 gennaio 1997.
L'adeguamento e' collegato alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Importi delle indennita' antitubercolari
Per il 1996 e il 1997 sono indicati i seguenti importi:
- indennita' giornaliera per assistiti in qualita' di assicurati: L. 17.300 dal 1 gennaio 1996 e L. 17.960 dal 1 gennaio 1997;
- indennita' giornaliera per assistiti in qualita' di familiari di assicurato, nonche' per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975: L. 8.650 e L. 8.980;
- indennita' post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualita' di assicurati: L. 28.820 e L. 29.920;
- indennita' post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, nonche' per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975: L. 14.410 e L. 14.960;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: L. 116.280 e L. 120.700.
Adempimenti delle Sedi
Le Sedi devono utilizzare i nuovi importi per:
- effettuare i conguagli dovuti per l'anno 1996;
- corrispondere per l'anno 1997 le indennita' antitubercolari nella misura aggiornata.
Indennita' liquidate dai datori di lavoro
Per l'indennita' giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono dare comunicazione degli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997, affinche' i datori di lavoro provvedano:
- ai conguagli inerenti all'anno 1996;
- all'adeguamento dei nuovi importi relativi all'anno 1997.
Ulteriore adeguamento dal 1 gennaio 1997
L'adeguamento del 1 gennaio 1997 si applica anche alle indennita' giornaliere in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennita' di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Importo minimo da garantire e supporto procedurale
La circolare precisa infine che deve in ogni caso essere assicurata la corresponsione dell'indennita' giornaliera nella misura fissa di L. 17.960. Per consentire l'esecuzione degli adempimenti richiesti, la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sara' adeguata di conseguenza.
Punti principali
Presupposto dell'aggiornamento
Gli importi delle indennita' antitubercolari sono adeguati in relazione agli aumenti stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1996: 5,4% dal 1 gennaio 1996, in sostituzione del 5,2% previsto dal decreto del 20 novembre 1995, e 3,8% dal 1 gennaio 1997.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Per il 1996 e il 1997 vengono fissati i seguenti importi: indennita' giornaliera per assistiti in qualita' di assicurati, L. 17.300 dal 1 gennaio 1996 e L. 17.960 dal 1 gennaio 1997; indennita' giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, L. 8.650 e L. 8.980; indennita' post-sanatoriale giornaliera per assicurati, L. 28.820 e L. 29.920; indennita' post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari, L. 14.410 e L. 14.960; assegno di cura o di sostentamento mensile, L. 116.280 e L. 120.700.
Adempimenti delle Sedi
Le Sedi devono utilizzare i nuovi importi per effettuare i conguagli dovuti per l'anno 1996 e per corrispondere le indennita' antitubercolari nella misura aggiornata per l'anno 1997.
Comunicazioni ai datori di lavoro e indennita' liquidate dagli stessi
Per l'indennita' giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997, affinche' i datori di lavoro provvedano ai conguagli relativi al 1996 e all'adeguamento degli importi per il 1997.
Adeguamento delle indennita' giornaliere in corso di godimento
Dal 1 gennaio 1997 l'adeguamento si applica anche alle indennita' giornaliere in corso di godimento spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennita' di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Importo minimo garantito
Viene ricordato che, in ogni caso, deve essere assicurata la corresponsione dell'indennita' giornaliera nella misura fissa di L. 17.960.
Aggiornamento della procedura automatizzata
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sara' adeguata per consentire alle Sedi di effettuare gli adempimenti sopra indicati.
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