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Circolare

Circolare numero 259 del 20-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma che i datori di lavoro esercenti attività di gestione di stabilimenti balneari devono essere inquadrati nel ramo commercio, ora terziario, anche quando risultino iscritti all’Albo delle imprese artigiane. Il criterio è giustificato sia dal richiamo dell’art. 29 della legge n. 160/1975, sia dalla natura concreta dell’attività, essenzialmente consistente nel noleggio di attrezzature e in servizi accessori, sia dal fatto che l’attività è soggetta a licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., incompatibile con la qualifica artigiana. Le sedi INPS devono attenersi a tali criteri nelle pratiche di classificazione e, per le imprese iscritte all’Albo artigiano, attivarsi per la cancellazione, ricorrendo alle procedure dell’art. 7 della legge n. 445/1985 in caso di esito negativo.

Classificazione previdenziale degli stabilimenti balneari nel settore terziario

Classificazione previdenziale degli stabilimenti balneari

La circolare affronta il problema dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che gestiscono stabilimenti balneari e conferma l’orientamento già seguito dall’Istituto: tali attività devono essere classificate nel ramo commercio, oggi settore terziario. Il chiarimento è stato adottato all’esito di un esame congiunto con l’Avvocatura Centrale e mira a uniformare il trattamento delle pratiche di classificazione.

Inquadramento nel settore terziario

L’Istituto ribadisce che i gestori di stabilimenti balneari rientrano nel settore terziario. La classificazione viene mantenuta anche quando i titolari risultino iscritti all’Albo delle imprese artigiane, poiché l’iscrizione all’albo non è ritenuta sufficiente a mutare la natura previdenziale dell’attività effettivamente svolta.

Fondamento normativo e natura dell’attività

La conferma dell’inquadramento si fonda, in primo luogo, sull’art. 29 della legge n. 160/1975, che ricomprende tra i destinatari della disciplina i gestori di stabilimenti balneari. In secondo luogo, la circolare valorizza la concreta attività esercitata, che consiste essenzialmente nel noleggio di attrezzature; le altre prestazioni di servizi vengono qualificate come accessorie e conseguenziali. Per tali ragioni l’attività è ricondotta all’esercizio di servizi commerciali.

Esclusione della qualifica artigiana

Viene inoltre richiamato l’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esclude dal campo di applicazione della disciplina artigiana i servizi commerciali. A ciò si aggiunge che la gestione di stabilimenti balneari è subordinata al rilascio della licenza prevista dall’art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, norma che disciplina i pubblici esercizi e che, secondo la circolare, non consente il riconoscimento della qualifica artigiana.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi devono attenersi a questi criteri nella definizione delle pratiche relative alla classificazione delle aziende esercenti attività balneari. Per le imprese che risultino iscritte all’Albo delle imprese artigiane, devono procedere con la massima tempestività alla richiesta di cancellazione dall’Albo. Qualora tale richiesta abbia esito negativo, devono essere attivate le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 445/1985.

Punti principali

Inquadramento previdenziale confermato nel settore terziario

Viene ribadito che le imprese che gestiscono stabilimenti balneari devono essere classificate nel ramo commercio, oggi settore terziario. Tale impostazione è confermata a seguito di un approfondimento con l’Avvocatura Centrale e mantiene fermi i criteri già seguiti dall’Istituto.

Rilevanza dell'art. 29 della legge n. 160/1975

La scelta dell’inquadramento nel terziario è ritenuta coerente con l’art. 29 della legge n. 160/1975, che annovera tra i destinatari della disciplina anche i gestori di stabilimenti balneari.

Natura dell'attività svolta

L’attività è descritta come consistente essenzialmente nel noleggio di attrezzature, mentre le ulteriori prestazioni di servizi sono considerate accessorie e conseguenziali. Per questa ragione l’attività rientra nell’esercizio di servizi commerciali.

Esclusione dalla qualifica artigiana

La circolare richiama l’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esclude dal campo di applicazione della legge artigiana i servizi commerciali. Inoltre, la gestione di stabilimenti balneari richiede la licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., relativo ai pubblici esercizi, ai quali non può essere riconosciuta la qualifica artigiana.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi devono definire le pratiche di classificazione attenendosi ai criteri indicati e, con la massima tempestività, richiedere la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane per le aziende risultanti iscritte. In caso di esito negativo della richiesta, devono essere attivate le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 445/1985.

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