Cassazione Penale, Sentenza n. 20127/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano del 22/09/2023 che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M., ritenendo che l'azione penale per il fatto ascritto a Jonathan Geymonat (artt. 56, 624-bis, 625 n.2 c.p.) non potesse essere esercitata con citazione diretta a giudizio ma richiedesse la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare. Il P.M. deduceva la 'abnormità' dell'ordinanza, lamentando regressione e stasi processuale, e sosteneva la violazione dell'art. 550, comma 2, c.p.p., richiamando giurisprudenza secondo cui il delitto di cui all'art. 624-bis rientrerebbe tra le fattispecie per le quali si procede con citazione diretta. La difesa ha inoltre osservato che l'ordinanza avrebbe impedito all'imputato di accedere alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiamando l'art. 168-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il deposito del ricorso presso la segreteria del P.M. (17/10/2023) è avvenuto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per impugnare l'ordinanza letta in udienza del 22/09/2023, e il deposito presso l'ufficio del P.M. non sostituisce il deposito nella cancelleria del giudice a quo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine non opera solo se ricorra una 'anomalia funzionale' così grave da determinare una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione; nel caso concreto tale anomalia non è stata ravvisata. Perciò la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione avverso ordinanza letta in udienza; il deposito deve essere effettuato nella cancelleria del giudice a quo; il deposito presso la segreteria del P.M. non salva la tardività
art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
Elenca i reati per i quali l'azione penale può essere esercitata con citazione diretta a giudizio; la scelta legislativa è stata interpretata come collegata a ragioni di razionale impiego delle risorse processuali
art. 168-bis, cod. pen.
Regola la sospensione del processo con messa alla prova; la difesa ha sostenuto che l'accesso all'istituto è limitato ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., ma la Corte non ha deciso sul merito
artt. 56, 624-bis, 625 n.2, cod. pen.
Norme penali che costituiscono il fatto contestato all'imputato; nel ricorso il P.M. ha richiamato precedenti secondo cui l'art. 624-bis sarebbe tra le fattispecie perseguibili con citazione diretta
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma di natura procedurale richiamata per la trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene alle modalità di trasmissione degli atti
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019 (Vitolo) e Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019
Precedenti richiamati dalla Corte che affermano che il deposito del ricorso presso la segreteria del P.M. non sostituisce il deposito nella cancelleria del giudice e che l'eccezione al termine è riservata ai casi di radicale anomalia funzionale
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un'ordinanza letta in udienza deve essere depositato entro 15 giorni nella cancelleria del giudice a quo: il deposito presso la segreteria del P.M. è insufficiente e comporta inammissibilità per tardività
- La Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali; per ottenere una valutazione di legittimità occorre rispettare termini e forme
- L'eccezione al termine per impugnare esiste solo quando sussiste un'anomalia funzionale così grave e congenita da creare una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione: è un'eccezione molto restrittiva da provare
- Se si ritiene pregiudicato un diritto dell'imputato (es. accesso alla messa alla prova), è preferibile sollevare tempestivamente tali questioni nelle sedi di merito o con i mezzi processuali idonei, oltre all'eventuale impugnazione, per evitare la perdita del diritto di appello
- Nelle contestazioni che riguardano la modalità di esercizio dell'azione penale (citazione diretta vs. richiesta di rinvio a giudizio) è importante distinguere tra questioni di diritto sostanziale e questioni di legittimità procedurale: la Cassazione decide solo se il ricorso è ammissibile procedimentalmente
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