Cassazione Penale, Sentenza n. 41739/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata querela: il ricorrente ha sostenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia"), il reato di sequestro di persona è divenuto procedibile a querela e che, nel caso di specie, non era stata presentata querela da una delle persone offese (Giusy Gallina), con conseguente improcedibilità della relativa fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Applicando il principio di successione delle leggi (art. 2 cod. pen.) e la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022, ha concluso che per la persona offesa Gallina Giusy la mancata querela determina la sopravvenuta improcedibilità: la sentenza è annullata senza rinvio per quel capo. Per la persona offesa Cavaleri Francesca la costituzione di parte civile è stata ritenuta equivalente alla querela ai fini della procedibilità, quindi la condanna resta rispetto a quel fatto; tuttavia, essendo mutata la base di valutazione (precedente condanna aveva considerato il sequestro di due persone), la Corte ha annullato con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per consentire la rivalutazione del trattamento sanzionatorio. Quanto alle spese della parte civile, la Corte non ha disposto rifusione in favore della parte civile, ritenendo che la memoria prodotta non abbia fornito un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ("Riforma Cartabia")
sostituisce l'art.605 cod. pen. prevedendo: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità"
La modifica ha trasformato il delitto di sequestro, in linea generale, in reato procedibile a querela; tale modifica, essendo più favorevole al reo, opera secondo l'art.2 cod. pen. anche sul regime di procedibilità per fatti commessi anteriormente, quando applicabile.
Art. 2 cod. pen.
"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo"
Applicato per determinare che la nuova disciplina procedurale (querela) prevale e si applica se è più favorevole all'imputato, con la conseguenza che l'assenza di querela rende la fattispecie improcedibile.
Sentenza Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022 (Cass.)
testo richiamato in motivazione circa i criteri per la condanna alle spese in favore della parte civile nei giudizi di cassazione camerali
Stabilisce che, nel rito camerale non partecipato, la condanna alle spese in favore della parte civile può essere disposta solo se quest'ultima ha effettivamente svolto un'attività utile e rilevante ai fini decisori (es. memorie che abbiano contribuito alla decisione); applicata per rifiutare la liquidazione delle spese alla parte civile nel caso in esame.
Massime di principio
- Quando una norma penale viene modificata rendendo un reato procedibile a querela, va applicata la norma più favorevole al reo (art. 2 cod. pen.); l'assenza della querela per una persona offesa determina l'improcedibilità per quel capo.
- La costituzione di parte civile non revocata può, in molti casi, essere interpretata come espressione della volontà punitiva della persona offesa e quindi valere come querela ai fini della procedibilità, preservando l'azione penale per quel fatto.
- Se più persone sono offese dallo stesso reato e la procedibilità viene meno per una di esse, occorre rivalutare il trattamento sanzionatorio complessivo: la diminuzione dell'aggravio oggettivo può richiedere la rideterminazione della pena.
- Nei giudizi in Cassazione celebrati in forma non partecipata, la parte civile può ottenere la rifusione delle proprie spese solo se dimostra di aver fornito un contributo utile alla decisione (memorie effettivamente incisive).
- Prassi prudente in casi analoghi: la persona offesa interessata a mantenere la procedibilità dovrebbe presentare querela o, se già costituita parte civile, assicurarsi che l'atto di costituzione esprima chiaramente la volontà punitiva o che vengano depositate memorie processuali utili.
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